Cassazione Civile, Ordinanza n. 22346/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio accomandatario ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna della società e del socio accomandatario al pagamento della somma dovuta a titolo di liquidazione della quota del socio accomandante escluso. La controversia nasce dall'esclusione del socio dalla s.a.s. e dalla successiva quantificazione del valore della sua partecipazione. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2289, comma 2, c.c., sostenendo che la quota doveva essere liquidata con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (6 agosto 2002) e non al 31 dicembre 2002, data di chiusura del bilancio. Ha inoltre censurato l'affermazione della corte territoriale secondo cui la mancanza di documentazione avrebbe giustificato il ricorso al bilancio di esercizio e secondo cui la società avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio derivante dal diverso criterio temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 2289, comma 2, c.c. impone la liquidazione della quota in base alla situazione patrimoniale esistente nel momento in cui il rapporto sociale si scioglie e che le eventuali carenze documentali non consentono di spostare in avanti quel momento, ma al più di ricorrere a criteri sostitutivi o presuntivi, adeguatamente giustificati. Ha escluso anche che gravasse sulla società l'onere di dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'applicazione del criterio legale, poiché il punto decisivo è che, dalla cessazione del rapporto, il socio uscente non partecipa più né ai guadagni né alle perdite sociali. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2289, comma 2, c.c.
"nel giorno in cui si verifica lo scioglimento"
La liquidazione della quota del socio uscente deve essere effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società esistente nel momento in cui il rapporto sociale cessa; non è consentito spostare tale momento alla chiusura dell'esercizio per ragioni di incompletezza documentale.
Massime di principio
- Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, il valore della quota va determinato con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento della cessazione del rapporto, non a una data successiva come la chiusura dell'esercizio sociale.
- Le eventuali carenze della documentazione contabile non giustificano lo slittamento del criterio temporale legale di valutazione, ma possono al più imporre l'uso di criteri sostitutivi o presuntivi, purché adeguatamente motivati.
- L'ex socio, dal momento dello scioglimento del rapporto, non partecipa più all'attività sociale e quindi non può né beneficiare di utili successivi né essere gravato da perdite successive; tale regola attiene al presupposto sostanziale della liquidazione della quota e non a un onere processuale di allegazione del pregiudizio.
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