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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02588/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'ente previdenziale ha disposto il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per gli anni 2011 e 2012 e la cancellazione, dall'estratto contributivo dell'interessato, delle prestazioni agricole svolte. Il giudice di primo grado ha respinto le domande dell'assicurato; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che gravasse sull'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro posto a fondamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi e dei conseguenti diritti previdenziali, e reputando insufficiente il materiale istruttorio, anche alla luce del verbale di accertamento ispettivo del 31/12/2012. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/1990 per difetto di motivazione dei provvedimenti dell'ente; (2) violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 124/2004, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2094, 2697, 2717 e 2700 c.c., deducendo che la decisione d'appello si sarebbe fondata su un verbale di accertamento mai comunicato, notificato o contestato prima della produzione in giudizio; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle medesime norme codicistiche, per erronea valutazione del verbale ispettivo rispetto alle altre prove.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, in via pregiudiziale, ha dichiarato il ricorso improcedibile: il deposito è avvenuto il 27/07/2021, oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., scaduto il 26/07/2021. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per dedurre il difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati

  • art. 17 d.lgs. n. 124/2004

    richiamato dal ricorrente in relazione al verbale di accertamento ispettivo e alla sua utilizzabilità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e del verbale ispettivo

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto di lavoro dedotto a fondamento della pretesa previdenziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova operato dalla Corte territoriale

  • art. 2717 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella critica alle risultanze documentali/ispettive valorizzate dalla Corte di merito

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all'efficacia probatoria dell'atto pubblico o del verbale ispettivo

  • art. 369 c.p.c.

    norma posta a आधार della declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole al ricorrente

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito avviene oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; in tal caso la Corte non esamina i motivi di merito.
  • La tardiva instaurazione del controllo di legittimità preclude ogni valutazione delle censure di violazione di legge e di vizio di motivazione formulate contro la sentenza impugnata.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, il ricorrente soccombente va condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • Nel contenzioso previdenziale relativo a prestazioni agricole, la parte che ne rivendica il diritto deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto di lavoro posto a base dell'iscrizione negli elenchi nominativi e delle conseguenti prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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