Sentenza n. 183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione seconda, n. 2026 del 20 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, Sez. II, n. 2026 del 20 settembre 2023, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso introduttivo. Dal testo non risultano specificati i provvedimenti amministrativi originariamente impugnati né i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo per la definizione bonaria della vicenda, cui è seguita la cessione delle aree interessate. In attuazione dell'accordo, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello, con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha affermato che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è pienamente disponibile: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese del giudizio sono state compensate, considerata la concorde richiesta delle parti e l'esito in rito. Le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, sono state poste a carico delle parti in pari misura, con vincolo di solidarietà.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è nella disponibilità della parte: fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente o appellante può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, ove non sussistano ragioni per procedere d'ufficio, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese resta necessaria e può tener conto dell'esito in rito e dell'eventuale concorde richiesta delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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