Sentenza n. 1506/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento del regime di affidamento in salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo dell'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato il decreto con cui l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria aveva rigettato l’istanza di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 172, comma 2, d.lgs. 152/2006. L’unica censura dedotta consisteva nella violazione e falsa applicazione dell’art. 172 d.lgs. 152/2006, sul presupposto della perdurante efficacia dell’affidamento e della conformità della gestione alla normativa vigente al momento dell’affidamento. Il provvedimento impugnato era motivato sulla natura transitoria dell’affidamento, disposto nelle more dell’individuazione del gestore unico; sulla sua non conformità alla normativa, poiché adottato dai singoli Comuni e non dall’ente di governo dell’ambito, in contrasto con l’art. 149-bis d.lgs. 152/2006; nonché sulla difformità dal principio di unicità della gestione dell’intero ambito territoriale ottimale, previsto dagli artt. 147 e 150 d.lgs. 152/2006. La controinteressata Sorical S.p.A. ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che il servizio era stato ormai affidato al gestore unico e che il Consorzio aveva ottenuto, in concreto, la prosecuzione della gestione fino al subentro.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione pregiudiziale di rito e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la censura di merito. Il Consorzio aveva continuato a gestire il servizio fino al 1° gennaio 2025, data del subentro effettivo di Sorical, in attuazione dell’accordo operativo del 20 novembre 2024. Successivamente aveva sottoscritto un accordo per il trasferimento del personale e delle infrastrutture e aveva deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione. Tali sopravvenienze hanno reso non più conseguibile alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento del decreto impugnato: la gestione era stata definitivamente trasferita e il Consorzio, ormai sciolto, non poteva riprenderla. Le scelte successive del ricorrente sono state ritenute incompatibili con la volontà di coltivare il giudizio. Ogni altra censura è stata assorbita. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 172 d.lgs. 152/2006
istanza per il riconoscimento del regime di affidamento in salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato
La questione sostanziale riguardava la possibilità di riconoscere la salvaguardia della gestione esistente; la relativa censura non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 149-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento della contestata non conformità dell’affidamento disposto dai singoli Comuni anziché dall’ente di governo dell’ambito.
artt. 147 e 150 d.lgs. 152/2006
Richiamati nel provvedimento impugnato in relazione al principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato nell’intero ambito territoriale ottimale.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., ai fini della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31 d.lgs. 267/2000
Richiamato per qualificare il Consorzio quale consorzio tra Comuni costituito per la gestione associata di pubblici servizi.
art. 173 d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione al trasferimento del personale in occasione del subentro del nuovo gestore.
art. 2112 c.c.
Richiamato quale principio applicato alla salvaguardia delle condizioni contrattuali del personale trasferito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, fatti e atti successivi rendano l’eventuale decisione di merito concretamente inutiliter data, non potendo più procurare al ricorrente alcuna utilità attuale e concreta.
- Il trasferimento definitivo della gestione oggetto della controversia a un nuovo gestore, accompagnato dalla cessazione della precedente gestione e dallo scioglimento dell’ente ricorrente, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto che aveva negato la salvaguardia della gestione preesistente.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in relazione all’utilità concreta conseguibile mediante l’eventuale accoglimento del ricorso; quando tale utilità non sia più realizzabile, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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