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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11997/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società e ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, perché assorbite dalla definizione agevolata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo alle imposte IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto legittime le riprese fiscali, dopo una prima decisione favorevole alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in seguito ha aderito a una procedura di definizione agevolata della lite. Risulta che in precedenza aveva depositato istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 con ricevuta di pagamento della prima rata; successivamente, premesso di avere adempiuto a quanto dovuto, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La documentazione prodotta è stata ritenuta riferita all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    Richiamato come base dell’istanza di definizione agevolata inizialmente depositata e del rinvio della causa a nuovo ruolo.

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    Indicata come la disciplina alla quale era effettivamente riferita la documentazione prodotta sulla definizione agevolata della controversia.

  • l. n. 225/2016

    Conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata della lite e deposita rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per sopravvenuta definizione della controversia.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, l’esame dei motivi di ricorso diventa superfluo.
  • Le spese di lite restano assorbite dalla definizione agevolata, sicché non occorre provvedere sulle stesse.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i relativi presupposti processuali, anche a seguito di estinzione del giudizio per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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