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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23618/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del reato ascritto (occupazione di immobile di edilizia popolare), sostenendo che la condotta permanente fosse cessata con la sentenza di primo grado del 4/3/2013 e che il termine prescrizionale di sei anni si fosse quindi estinto il 4/3/2019, prima dell'atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione per l'appello (26/7/2019). Contestava inoltre la rilevanza della recidiva infraquinquennale sul computo della prescrizione e prospettava altri motivi processuali (mancata concessione del termine a difesa ex art.108 c.p.p., qualificazione dell'art.633 c.p. come reato istantaneo ad effetti permanenti).

La decisione

La Corte ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto che tra la sentenza di primo grado (4/3/2013) e il decreto di citazione per il giudizio di appello (26/7/2019) sia trascorso il termine ordinario di prescrizione di sei anni previsto per il reato contestato, sicché l'atto interruttivo successivo non poteva efficacemente impedire l'estinzione del reato. La Corte ha escluso la possibilità di una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. e, perciò, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che disciplina l'occupazione di immobile altrui (reato contestato); la sentenza discute la natura della fattispecie (reato permanente vs. reato istantaneo ad effetti permanenti) ai fini del momento di cessazione della condotta e del decorso della prescrizione

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata come parte dell'imputazione complessiva; rilevanza ai fini della determinazione della pena astratta e dell'applicabilità delle regole sulla recidiva e sul calcolo della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione e prevede l'incidenza della recidiva sul calcolo del termine minimo; la Corte ha richiamato che, tra atti interruttivi, non deve essere superato il termine ordinario previsto da questa norma

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dei termini massimi in presenza di atti interruttivi; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non basta che non sia superato il termine massimo, ma occorre anche che non sia superato il termine ordinario tra atti interruttivi

  • art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale in caso di recidiva o di particolari circostanze; la Corte ha ritenuto che, anche valutando l'aumento per la recidiva, la pena astrattamente irrogabile non superasse comunque i sei anni e quindi la prescrizione si era comunque verificata

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia assolutoria nei casi di manifesta insussistenza del fatto o di manifesta estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non era possibile constatare all'evidenza l'insussistenza del fatto-reato

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata concessione del termine a difesa; la questione è stata menzionata ma la decisione si è risolta sul presupposto della prescrizione

Massime di principio

  • Per reati permanenti la cessazione della condotta può essere fissata nel momento in cui viene meno lo stato di occupazione o, se ricorrente, alla sentenza di primo grado: è necessario individuare con precisione il momento di cessazione per calcolare la prescrizione
  • Quando vi sono più atti interruttivi per evitare l'estinzione del reato non è sufficiente che la successione degli atti rispetti il termine massimo previsto dalla legge; occorre altresì che tra un atto interruttivo e il successivo non sia decorso il termine ordinario di prescrizione (art.157 c.p. e giurisprudenza consolidata)
  • La recidiva può incidere sia sul termine minimo che su quello massimo di prescrizione (aumenti ai sensi dell'art.161 c.p.p. e art.157 c.p.), ma l'aumento non necessariamente impedisce la prescrizione se la pena astratta rimane entro limiti che fanno decorrere un termine ancora non superato
  • Un atto interruttivo che sopraggiunge dopo lo spirare del termine prescrizionale non può efficacemente interrompere la prescrizione: è fondamentale contestare tempestivamente le date e gli effetti degli atti interruttivi
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio quando non sussistano profili che impongano accertamenti di merito ulteriori; l'assoluzione per manifesta insussistenza del fatto è possibile solo in casi in cui l'elemento probatorio renda evidente l'assenza del reato
  • In situazioni analoghe è consigliabile far valere immediatamente l'eccezione di prescrizione e documentare con precisione le date rilevanti (inizio e fine della condotta, sentenze, atti interruttivi) oltre a calcolare gli effetti di eventuali circostanze aggravanti o recidive sul termine prescrizionale

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