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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35324/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due scritture del 7 ottobre 2004 relative a un immobile sito in Taormina. La parte attrice in primo grado sosteneva che tali scritture avessero prodotto il trasferimento della proprietà del bene in suo favore; in subordine chiedeva l'esecuzione in forma specifica del preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c., con fissazione delle modalità per il pagamento del saldo prezzo, oltre al risarcimento del danno da compensare con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Il convenuto resistette deducendo, in via riconvenzionale, la risoluzione degli accordi per inadempimento dell'attrice nel pagamento della prima e seconda rata del prezzo, nonché per eccessiva onerosità sopravvenuta, e in subordine la rescissione per lesione ultra dimidium. Il Tribunale accolse la domanda subordinata della promissaria acquirente e pronunciò sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La Corte d'appello confermò. In cassazione il venditore propose due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 2932 e 1460 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato solo letteralmente le pattuizioni senza accertare la reale volontà delle parti e senza valorizzare le prove testimoniali, oltre a non considerare il rifiuto del pagamento della seconda rata per perdita di interesse; con il secondo dedusse violazione dell'art. 2932 c.c., affermando che il saldo del prezzo non era stato tempestivamente eseguito dalla controparte entro il termine pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e dell'interpretazione del contratto, operazione estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha condiviso l'impostazione del giudice di merito, che aveva valorizzato non solo il testo delle scritture del 7 ottobre 2004 ma anche il comportamento successivo delle parti, escludendo la perentorietà del termine per il pagamento della seconda rata, rilevando l'assenza di una espressa previsione in tal senso e la mancata sollecitazione del saldo da parte del venditore, nonché ritenendo comunque non grave l'eventuale ritardo nell'economia complessiva dell'affare. È stata inoltre confermata la statuizione per cui il venditore non aveva provato la dedotta lesione ultra dimidium. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è esperibile in presenza di un valido preliminare e non è esclusa, nel caso esaminato, dalla dedotta tardività del saldo quando il giudice di merito accerti che il termine non era perentorio e che l'inadempimento non era grave

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento non poteva essere accolta in base alle sole doglianze del ricorrente, poiché il giudice di merito aveva escluso la gravità del ritardo e ricostruito diversamente il regolamento contrattuale

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    la causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito, quando la decisione impugnata ha già motivatamente interpretato il contratto e valutato le prove.
  • Nell'interpretazione del preliminare il giudice può valorizzare non solo il dato letterale delle clausole, ma anche il comportamento complessivo delle parti successivo alla stipula, al fine di accertare se un termine sia stato pattuito come perentorio oppure no.
  • La deduzione della tardività di un pagamento non impedisce l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. se il giudice di merito accerta che il termine non era essenziale o perentorio e che l'eventuale ritardo non è grave nell'economia del rapporto.
  • L'eccezione di inadempimento e le doglianze sulla tempestività dell'adempimento devono confrontarsi con le concrete valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito; in cassazione non è ammessa una rivalutazione autonoma di tali circostanze.
  • La parte che invochi la rescissione per lesione ultra dimidium deve fornire la prova dei relativi presupposti; in difetto, la domanda non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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