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Sentenza

Sentenza n. 3690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202403042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il D.D.G. n. 85/2018, relativo al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti della scuola secondaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la legittimità del bando nella parte in cui non consentiva la partecipazione ai dottori di ricerca che avevano svolto servizio presso la scuola pubblica, sostenendo l'equipollenza o la prevalenza del dottorato di ricerca rispetto all'abilitazione all'insegnamento. Deducevano inoltre che l'ammissione cautelare alla procedura, il superamento delle prove, la stipula di contratti a tempo indeterminato e il superamento dell'anno di prova avessero consolidato definitivamente la loro posizione, anche ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005. Invocavano il legittimo affidamento e la regola del fatto compiuto, nonché l'applicazione analogica della sanatoria prevista dall'art. 10 d.l. 71/2024. In subordine, prospettavano l'illegittimità costituzionale della disciplina concorsuale per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento, parità di accesso agli impieghi pubblici e della direttiva 2005/36/CE. Due appellanti dichiaravano nel corso del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello delle due appellanti che avevano dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese nei loro confronti. Ha invece respinto l'appello degli altri appellanti. In primo luogo, ha escluso che il dottorato di ricerca sia equipollente o equivalente all'abilitazione all'insegnamento: i due titoli derivano da percorsi ontologicamente diversi, il primo finalizzato alla ricerca di alta qualificazione e il secondo all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie all'esercizio della funzione docente. In assenza di una disposizione normativa espressa di equiparazione, il bando non poteva ammettere candidati privi del titolo di abilitazione richiesto dalla disciplina applicabile. Il diverso numero di anni o di crediti formativi del dottorato non dimostra, di per sé, manifesta irragionevolezza dell'esclusione. È stata inoltre esclusa la possibilità di consolidare gli effetti dell'ammissione cautelare e della successiva partecipazione alla procedura: l'immissione in ruolo di soggetti privi del requisito avrebbe violato la legalità, la par condicio tra concorrenti, il buon andamento e l'interesse pubblico all'affidamento del servizio didattico a soggetti qualificati. L'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005 è stato ritenuto norma eccezionale, applicabile tassativamente alla diversa ipotesi della carenza di abilitazione professionale nell'ambito di una procedura abilitante, non a un concorso pubblico selettivo per l'immissione in ruolo. Neppure poteva applicarsi analogicamente l'art. 10 d.l. 71/2024, riferito a una diversa procedura concorsuale e a presupposti differenti. Non è stato riconosciuto un legittimo affidamento, poiché l'ammissione era avvenuta con riserva e sulla base di provvedimenti cautelari provvisori, non idonei a fondare una fiducia giuridicamente qualificata nella definitiva assunzione. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, che aveva già escluso l'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione all'insegnamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.D.G. n. 85/2018

    Il bando di concorso richiedeva il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e non consentiva la partecipazione ai soli possessori del dottorato di ricerca.

  • art. 1, commi 110 e 114, l. 107/2015

    La disciplina del concorso richiedeva il titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito di partecipazione.

  • art. 17 d.lgs. 59/2017

    La disciplina transitoria del reclutamento riservava la procedura ai titolari dell'abilitazione all'insegnamento; la mancata inclusione del dottorato di ricerca non è stata ritenuta incostituzionale.

  • art. 4 l. 210/1998

    i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione

    Il dottorato di ricerca è finalizzato alla ricerca di alta qualificazione e non all'acquisizione delle specifiche competenze necessarie per l'insegnamento scolastico.

  • art. 4, comma 8, l. 210/1998

    limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca

    L'attività didattica eventualmente svolta durante il dottorato ha carattere sussidiario o integrativo e non trasforma il dottorato in un titolo abilitante all'insegnamento.

  • art. 2 d.m. 249/2010

    I percorsi abilitanti sono orientati alla funzione docente e all'acquisizione delle competenze didattiche, pedagogiche, organizzative e relazionali necessarie all'insegnamento.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

    La disposizione ha natura eccezionale e disciplina la sanatoria della carenza di abilitazione professionale in una procedura abilitante; non è estensibile a un concorso pubblico selettivo per l'immissione in ruolo.

  • art. 10 d.l. 71/2024

    La sanatoria prevista dalla norma riguarda una diversa procedura concorsuale e non può essere applicata analogicamente al concorso oggetto del giudizio, mancando identità di ratio.

  • art. 84, ultimo comma, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata da parte appellante comporta l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 3 Cost.

    Non impone di trattare allo stesso modo dottorato di ricerca e abilitazione all'insegnamento, poiché si tratta di titoli derivanti da percorsi formativi oggettivamente disomogenei.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento e la par condicio ostano alla stabilizzazione di candidati privi del requisito richiesto per il concorso e alla loro immissione in ruolo sulla sola base degli effetti di provvedimenti cautelari.

  • art. 51 Cost.

    La parità di accesso agli impieghi pubblici deve essere assicurata nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla disciplina concorsuale.

  • art. 117 Cost.

    Il richiamo alla direttiva 2005/36/CE non impedisce allo Stato di subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Il dottorato di ricerca, in assenza di una disposizione normativa espressa, non è equipollente né equivalente all'abilitazione all'insegnamento, poiché i due titoli attengono a percorsi formativi con finalità e competenze ontologicamente diverse.
  • Un bando di concorso non può ammettere candidati privi del requisito previsto dalla disciplina primaria o secondaria, né può riconoscere autonomamente l'equiparazione tra titoli diversi in violazione del principio di legalità.
  • Il superamento delle prove e l'eventuale immissione in ruolo ottenuti in forza di un'ammissione cautelare con riserva non consolidano definitivamente la posizione del candidato quando difetti ab origine un requisito essenziale di partecipazione.
  • Le norme che prevedono la sanatoria o l'intangibilità degli effetti di una procedura selettiva hanno natura eccezionale e sono soggette ad applicazione tassativa; non possono essere estese analogicamente da una procedura abilitante a un concorso pubblico per l'immissione in ruolo.
  • L'ammissione cautelare a una procedura, essendo provvisoria e subordinata a riserva, non genera di per sé un legittimo affidamento nella definitiva assunzione o nella stabilizzazione degli effetti favorevoli.
  • La mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli di accesso a un concorso riservato ai soggetti abilitati all'insegnamento non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza quando la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare specifiche competenze didattiche.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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