Ordinanza n. 1724/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma il 24 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Roma ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso. Il TAR rileva che, dopo l'adozione dell'interdittiva impugnata, è intervenuta una sentenza pubblicata il 20 gennaio 2026 che ha annullato un'altra interdittiva antimafia, emessa nei confronti di un soggetto collegato alla vicenda, circostanza ritenuta rilevante ai fini della valutazione cautelare.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato il ricorso complesso e meritevole di approfondimento in sede di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 10 novembre 2026. Nelle more della definizione del giudizio ha sospeso l'efficacia del provvedimento interdittivo impugnato, senza formulare una decisione definitiva sulla sua legittimità. La complessità e peculiarità della vicenda, nonché l'intervenuto annullamento dell'interdittiva collegata successivamente all'adozione dell'atto impugnato, hanno giustificato la compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze di approfondimento e definizione celere della controversia, di fissare direttamente l'udienza di merito e, nelle more, adottare una misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In una controversia relativa a un'informazione interdittiva antimafia, l'intervenuto annullamento giudiziale di un provvedimento interdittivo collegato alla medesima vicenda può costituire elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dell'atto impugnato.
- Quando il ricorso presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondimento incompatibile con la sola delibazione cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto nelle more.
- La sospensione cautelare di un'interdittiva antimafia adottata ai sensi del d.lgs. 159/2011 non definisce il merito della controversia, ma assicura la tutela interinale fino alla decisione definitiva quando gli elementi della vicenda rendano necessario un approfondimento giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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