Sentenza del 16/06/2022 n. 19340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dogana aveva irrogato a S.I.DI.Gas s.p.a. la sanzione ex D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 per omesso/ritardato versamento delle rate d'acconto sull'accisa 2008 e aveva richiesto, per gli stessi fatti, il pagamento di interessi e dell'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4. La società ha impugnato sostenendo che, per rapporto di specialità, sarebbe applicabile solo la disciplina speciale dell'art. 3, comma 4 (che secondo la ricorrente avrebbe natura sanzionatoria) e che quindi non sarebbe cumulabile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 abbia portata generale e sia applicabile anche alle accise (omesso/ritardato versamento di qualsiasi tributo). Ha confermato l'orientamento tradizionale secondo cui l'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4, ha natura risarcitoria (accessorio naturale del tributo) e quindi è cumulabile con la sanzione afflittiva ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. La Corte ha altresì motivato la scelta richiamando la collocazione sistematica dell'art. 3 TUA accise, i successivi interventi legislativi (comma 4bis e l'art. 131 del D.L. n. 34/2020) e il richiamo agli interessi secondo il TULD (D.P.R. 43/1973, art. 79), che spiegano la diversa funzione di interessi e indennità rispetto alle sanzioni afflittive. Spese compensate in ragione della peculiare questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto
La Corte interpreta l'art. 13 come norma di portata generale sulle sanzioni per ritardato/omesso versamento, applicabile anche alle accise; norma afflittiva cumulabile con misure di natura risarcitoria previste in norme speciali.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali
L'indennità di mora è qualificata dalla Corte come misura di natura risarcitoria/accessoria al tributo (finalità reintegrativa), non come sanzione afflittiva; pertanto è compatibile e cumulabile con la sanzione ex art. 13.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4bis
Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonchè della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise
La previsione del 4bis rafforza la distinzione tra indennità/interessi (soddisfazione del credito) e la sanzione: il legislatore prevede espressamente che, in caso di decadenza dalla rateizzazione, si applichino sia gli interessi e l'indennità sia la sanzione, confermando la cumulabilità.
D.L. n. 34 del 2020, art. 131
"Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020... sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento"
La norma, limitata ma significativa, distingue nuovamente tra sanzioni e indennità di mora; letta in positivo implica che, in assenza di remissione in termini, l'operatore sarebbe stato soggetto sia alle sanzioni sia all'indennità, rafforzando l'interpretazione di cumulabilità.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 79
Richiamato per la determinazione del tasso degli "interessi per il pagamento differito"; la Corte usa il meccanismo del TULD per spiegare che gli interessi richiamati dall'art. 3 non costituiscono di per sé integrale ristoro e che l'indennità integra la funzione risarcitoria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 (interessi di mora)
Usato a confronto per evidenziare la diversa disciplina degli interessi nelle imposte ordinarie; la Corte confronta le misure per valutare proporzionalità e ragionevolezza delle differenze.
D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 10
Citato nei motivi di censura (quali riferimenti processuali e sanzionatori) ma non centrale nella decisione; richiamato come parte del quadro sanzionatorio collegato ai decreti del 1997.
Codice di procedura civile, art. 96
Richiamato dalla ricorrente per domanda di risarcimento per lite temeraria; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti e ha assorbito l'esame in ragione del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- L'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è norma di portata generale sulle sanzioni per il ritardato/omesso versamento e può applicarsi anche alle accise salvo che la norma speciale disponga espressamente l'esclusione.
- L'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4, va interpretata come misura di natura risarcitoria/accessoria al tributo (finalità reintegrativa) e non come sanzione afflittiva; pertanto, in linea generale, è cumulabile con la sanzione afflittiva ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.
- Per stabilire cumulabilità o esclusione operare un'interpretazione storico‑sistematica: verificare la collocazione della norma nel testo unico, gli interventi legislativi successivi (es. comma 4bis, disposizioni di emergenza) e il contenuto letterale (richiami ed elenchi).
- La presenza di un regime di rateizzazione e le relative clausole (decadenza, richiamo al comma 4) sono indici forti della volontà legislativa di prevedere l'applicazione congiunta di interessi/indennità e sanzioni in caso di inadempimento delle dilazioni.
- Gli interessi richiamati dall'art. 3 (tasso per pagamento differito doganale) hanno funzione spesso di "costo" dell'agevolazione/differimento e, insieme all'indennità di mora, mirano a ripristinare il danno da ritardo: non confondere questo profilo con la funzione afflittiva della sanzione ex art. 13.
- Se la norma speciale disciplinante la fattispecie esprime espressamente che la sua misura sostituisce ogni altra reazione, allora va valutata l'esclusione; in mancanza di tale espresso divieto si applica la regola generale di cumulabilità secondo la giurisprudenza consolidata.
- Nella pratica, prima di litigare considerare strumenti amministrativi (rateizzazione, pagamento entro termini ridotti ai 5 giorni per riduzione dell'indennità) perché incidono concretamente sulle misure dovute; in contenzioso concentrare le argomentazioni su sistema normativo, ratio legislativa e interventi successivi.
- I precedenti giurisprudenziali possono variare: esistono pronunce contrastanti; per esiti favorevoli verificare la compatibilità fattuale con i principi più recenti e consolidati, in particolare le motivazioni storico‑sistematiche che la Corte ha indicato in questa decisione.
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