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Sentenza

Sentenza del 16/06/2022 n. 19340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dogana aveva irrogato a S.I.DI.Gas s.p.a. la sanzione ex D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 per omesso/ritardato versamento delle rate d'acconto sull'accisa 2008 e aveva richiesto, per gli stessi fatti, il pagamento di interessi e dell'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4. La società ha impugnato sostenendo che, per rapporto di specialità, sarebbe applicabile solo la disciplina speciale dell'art. 3, comma 4 (che secondo la ricorrente avrebbe natura sanzionatoria) e che quindi non sarebbe cumulabile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 abbia portata generale e sia applicabile anche alle accise (omesso/ritardato versamento di qualsiasi tributo). Ha confermato l'orientamento tradizionale secondo cui l'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4, ha natura risarcitoria (accessorio naturale del tributo) e quindi è cumulabile con la sanzione afflittiva ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. La Corte ha altresì motivato la scelta richiamando la collocazione sistematica dell'art. 3 TUA accise, i successivi interventi legislativi (comma 4bis e l'art. 131 del D.L. n. 34/2020) e il richiamo agli interessi secondo il TULD (D.P.R. 43/1973, art. 79), che spiegano la diversa funzione di interessi e indennità rispetto alle sanzioni afflittive. Spese compensate in ragione della peculiare questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto

    La Corte interpreta l'art. 13 come norma di portata generale sulle sanzioni per ritardato/omesso versamento, applicabile anche alle accise; norma afflittiva cumulabile con misure di natura risarcitoria previste in norme speciali.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4

    In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali

    L'indennità di mora è qualificata dalla Corte come misura di natura risarcitoria/accessoria al tributo (finalità reintegrativa), non come sanzione afflittiva; pertanto è compatibile e cumulabile con la sanzione ex art. 13.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4bis

    Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonchè della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise

    La previsione del 4bis rafforza la distinzione tra indennità/interessi (soddisfazione del credito) e la sanzione: il legislatore prevede espressamente che, in caso di decadenza dalla rateizzazione, si applichino sia gli interessi e l'indennità sia la sanzione, confermando la cumulabilità.

  • D.L. n. 34 del 2020, art. 131

    "Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020... sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento"

    La norma, limitata ma significativa, distingue nuovamente tra sanzioni e indennità di mora; letta in positivo implica che, in assenza di remissione in termini, l'operatore sarebbe stato soggetto sia alle sanzioni sia all'indennità, rafforzando l'interpretazione di cumulabilità.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 79

    Richiamato per la determinazione del tasso degli "interessi per il pagamento differito"; la Corte usa il meccanismo del TULD per spiegare che gli interessi richiamati dall'art. 3 non costituiscono di per sé integrale ristoro e che l'indennità integra la funzione risarcitoria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 (interessi di mora)

    Usato a confronto per evidenziare la diversa disciplina degli interessi nelle imposte ordinarie; la Corte confronta le misure per valutare proporzionalità e ragionevolezza delle differenze.

  • D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 10

    Citato nei motivi di censura (quali riferimenti processuali e sanzionatori) ma non centrale nella decisione; richiamato come parte del quadro sanzionatorio collegato ai decreti del 1997.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    Richiamato dalla ricorrente per domanda di risarcimento per lite temeraria; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti e ha assorbito l'esame in ragione del rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • L'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è norma di portata generale sulle sanzioni per il ritardato/omesso versamento e può applicarsi anche alle accise salvo che la norma speciale disponga espressamente l'esclusione.
  • L'indennità di mora ex D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4, va interpretata come misura di natura risarcitoria/accessoria al tributo (finalità reintegrativa) e non come sanzione afflittiva; pertanto, in linea generale, è cumulabile con la sanzione afflittiva ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.
  • Per stabilire cumulabilità o esclusione operare un'interpretazione storico‑sistematica: verificare la collocazione della norma nel testo unico, gli interventi legislativi successivi (es. comma 4bis, disposizioni di emergenza) e il contenuto letterale (richiami ed elenchi).
  • La presenza di un regime di rateizzazione e le relative clausole (decadenza, richiamo al comma 4) sono indici forti della volontà legislativa di prevedere l'applicazione congiunta di interessi/indennità e sanzioni in caso di inadempimento delle dilazioni.
  • Gli interessi richiamati dall'art. 3 (tasso per pagamento differito doganale) hanno funzione spesso di "costo" dell'agevolazione/differimento e, insieme all'indennità di mora, mirano a ripristinare il danno da ritardo: non confondere questo profilo con la funzione afflittiva della sanzione ex art. 13.
  • Se la norma speciale disciplinante la fattispecie esprime espressamente che la sua misura sostituisce ogni altra reazione, allora va valutata l'esclusione; in mancanza di tale espresso divieto si applica la regola generale di cumulabilità secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Nella pratica, prima di litigare considerare strumenti amministrativi (rateizzazione, pagamento entro termini ridotti ai 5 giorni per riduzione dell'indennità) perché incidono concretamente sulle misure dovute; in contenzioso concentrare le argomentazioni su sistema normativo, ratio legislativa e interventi successivi.
  • I precedenti giurisprudenziali possono variare: esistono pronunce contrastanti; per esiti favorevoli verificare la compatibilità fattuale con i principi più recenti e consolidati, in particolare le motivazioni storico‑sistematiche che la Corte ha indicato in questa decisione.

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