Sentenza del 16/06/2022 n. 1667 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Mancata notifica dell'avviso di trattazione del giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appello censurava la sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza al difensore di Equitalia, deducendo la nullità della decisione; inoltre Equitalia sosteneva che lo sgravio totale degli importi era stato disposto dall'Ente creditore (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e non dall'agente della riscossione, per cui la tardività dello sgravio era da ricollegare all'Ente e non a Equitalia, che aveva emesso la cartella sulla base delle indicazioni ricevute.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha ritenuto che non sussiste la nullità per mancata notifica al difensore, poiché l'avviso era stato notificato direttamente alla parte costituita (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e tale forma di notificazione è legittima ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.546/1992 in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Sul merito l'appello è stato accolto: la CTR ha ritenuto che la responsabilità del ritardo nello sgravio sia esclusivamente dell'ente creditore e non dell'agente della riscossione; in riforma della decisione di primo grado ha condannato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso delle spese del doppio grado in favore degli originari ricorrenti (liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CAP) e ha liquidato a favore di Equitalia le spese del presente grado (euro 1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 31 D.lgs. 546/1992
La comunicazione della data di udienza svolge funzione di garanzia del diritto di difesa; omissione della comunicazione almeno 30 giorni prima può determinare la nullità della decisione, salvo che la notifica sia comunque eseguita validamente ad altra modalità prevista
art. 61 D.lgs. 546/1992
Richiamo applicativo che estende le regole sulla comunicazione dell'udienza anche ai giudizi di appello
art. 17, comma 1, D.lgs. 546/1992
Consente la notifica a mani proprie della parte anche se è stata fatta elezione di domicilio; la Corte territoriale ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso direttamente alla parte costituita (Agenzia) e prevalente sull'elezione di domicilio del difensore
Massime di principio
- La comunicazione della data dell'udienza è essenziale per il diritto di difesa; la mancata comunicazione 30 giorni prima può rendere nulla la decisione, ma occorre verificare se la notifica sia stata comunque eseguita in altra forma valida.
- La notifica direttamente alla parte (anche a mani proprie) è valida in base all'art.17 D.lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza dominante, e può prevalere sull'elezione di domicilio del difensore; quindi, l'assenza di notifica al difensore non implica automaticamente nullità se la parte ha ricevuto l'avviso.
- In contenziosi tributari, quando l'agente della riscossione ha emesso atti sulla base di indicazioni e documenti forniti dall'ente creditore, la responsabilità per ritardi o sgravii successivi può ricadere sull'ente creditore e non sull'agente della riscossione.
- Chi intende contestare la legittimità di una notifica deve provare l'assenza di qualsivoglia forma di comunicazione alla parte; è utile controllare gli estremi della notifica e l'eventuale avvenuta costituzione della parte per valutare la fondatezza dell'eccezione di nullità.
- In sede di impugnazione il giudice può riassegnare le spese al soggetto che si è rivelato effettivamente responsabile del ritardo o della condotta processuale scorretta (es. ente creditore), anche se in primo grado era stata condannata altra parte.
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