Sentenza del 16/06/2022 n. 4942 - Consiglio di Stato
Tributi Locali - IMU - TASI - Tariffe - Legittimità anche se non pubblicate nel sito MEF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il MEF contestava l'indebita applicazione della maggiorazione TASI per gli anni 2016, 2017 e 2018 sostenendo che la delibera comunale del 2016 non era stata pubblicata nel portale ministeriale come previsto e che tale omissione avrebbe interrotto la continuità necessaria per potere esercitare l'opzione normativa di mantenimento della maggiorazione per le annualità successive (art. 1, comma 28 l. n. 208/2015 e art. 1, comma 688 l. n. 147/2013).
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del MEF. Ha ritenuto che l'omessa pubblicazione della delibera 2016 abbia reso inoperante la maggiorazione per il solo anno 2016 (applicandosi il principio di invarianza rispetto all'anno precedente), ma non abbia intaccato la legittimità complessiva delle successive deliberazioni meramente confermative. Poiché la delibera relativa al 2015 era regolare e la delibera del 2017 risultava regolarmente pubblicata e non impugnata, la conferma per il 2018 è stata considerata legittima. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 677
disciplinava i limiti e le maggiorazioni possibili per TASI e IMU a partire dal 2014
Definisce il presupposto sostanziale della maggiorazione iniziale e i limiti massimi delle aliquote che i Comuni potevano adottare; la possibilità di maggiorare richiede rispetto dei limiti normativi indicati.
Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 688
obbligo di invio telematico delle deliberazioni entro il 14 ottobre per la pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, con sanzione di inoperatività e applicazione delle aliquote dell'anno precedente in difetto
Imposta un onere pubblicitario speciale per le deliberazioni che introducono o incrementano aliquote: la mancata pubblicazione sul portale rende inefficace l'incremento (si applicano le aliquote dell'anno precedente) ma non annulla automaticamente la delibera nel suo complesso.
Legge 27 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), comma 679
modifiche alla disciplina delle aliquote per il 2015
Ha adeguato la disciplina sulle aliquote e sulle maggiorazioni per l'anno 2015, incidendo sul quadro normativo che consente incrementi o conferme successive.
Legge 23 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 28
autorizzava i Comuni a mantenere con espressa deliberazione la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015
Ha introdotto la possibilità di 'conservare' la maggiorazione purché vi sia una deliberazione espressa e senza soluzione di continuità; tale conferma è distinta dall'introduzione o aumento e soggetta a diverso regime pubblicitario/formale.
Legge 11 dicembre 2016, n.232, art. 1, comma 42
consente ai Comuni di conservare la maggiorazione confermata per l'anno 2016
Estende la logica di conservazione anche per l'anno 2017, richiedendo sempre espressa deliberazione comunale per mantenere la maggiorazione.
Legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 37
autorizzazione al mantenimento della maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017
Prosegue il meccanismo di conferma per l'anno 2018, sempre tramite deliberazione espressa.
Legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, comma 1133
estende la conferma fino al 2019 per chi abbia confermato senza soluzione di continuità per 2016-2018
Ulteriore proroga del regime di conservazione per i Comuni che abbiano mantenuto ininterrottamente la maggiorazione.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, art. 52, comma 2
discipline generali su termini, decorrenza ed obblighi di comunicazione per le delibere tributarie comunali
Fissa gli obblighi formali e temporali generali (termine per l'approvazione, decorrenza dal 1° gennaio, comunicazione al Ministero entro 30 giorni, pubblicità) cui sono soggette le deliberazioni tributarie.
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, art. 1, comma 3
istituzione del sito informatico per la pubblicazione degli atti necessari per i versamenti
Indica il portale informatico quale mezzo di pubblicazione rilevante ai fini dell'operatività delle aliquote e dei conguagli; richiamato dalla disciplina sanzionatoria della legge di stabilità.
Massime di principio
- Distinguere tra delibere che aumentano/variano le aliquote e delibere meramente confermative: le prime sono soggette all'onere speciale di pubblicazione telematica sancito dall'art. 1, comma 688 l. n.147/2013, la mancata pubblicazione rende inefficace l'incremento (si applicano le aliquote dell'anno precedente).
- Le delibere meramente confermative (es. mantenimento di una maggiorazione già vigente) sono soggette principalmente agli oneri pubblicitari generali dell'art. 52 d.lgs. n.446/1997; l'omessa pubblicazione può rendere inoperante la misura per l'anno non pubblicato ma non invalida automaticamente tutte le successive conferme.
- Per mantenere efficacemente una maggiorazione su più annualità è necessario assicurare continuità sia sul piano sostanziale (la maggiorazione originaria deve essere legittima) sia su quello formale (approvazioni tempestive e pubblicazioni richieste).
- Se si verifica un'omissione di pubblicazione per un anno, l'effetto pratico è generalmente la sterilizzazione dell'incremento per quell'anno (regime di invarianza), ma successive deliberazioni regolarmente pubblicate e non impugnate possono riattivare legittimamente la conferma.
- Per i Comuni: rispettare termini e modalità di invio telematico (entro i termini perentori) e conservare documentazione di approvazione e pubblicazione per difendersi da contestazioni. Per il MEF: la mancata contestazione tempestiva di una delibera regolarmente pubblicata limita le possibilità di sindacato successivo.
- Per i contribuenti: in caso di dubbio sulla validità di una maggiorazione, l'aliquota applicabile è quella risultante dagli atti validi e pubblicati; l'assenza di pubblicazione può giustificare l'applicazione dell'aliquota dell'anno precedente.
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