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Sentenza

Sentenza del 03/04/2017 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte e Tasse - Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari - Imposte e Tasse - Libertà fondamentali ex tfue - Violazione - Non ricorre - Processo - Ricorso - Requisiti essenziali - Discrepanza tra il quantumrichiesto a rimborso con istanza e somma indicata in ricorso -Incertezza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la disparità di trattamento tra fondi pensione italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva dell'11% ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005, e fondi pensione esteri, assoggettati alla ritenuta alla fonte del 27% prevista dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Sosteneva che tale differenza violasse le libertà fondamentali garantite dal TFUE, in particolare la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti. Era inoltre dedotta una possibile violazione dei requisiti essenziali del ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'importo richiesto nel ricorso non coincideva con quello indicato nell'istanza di rimborso.

La decisione

La pretesa del fondo estero è stata respinta. La diversa imposizione è stata ritenuta legittima perché i fondi pensione residenti e non residenti non si trovavano necessariamente in situazioni oggettivamente comparabili e uno Stato membro può prevedere differenziazioni fiscali fondate sulla residenza o sul luogo di allocazione del capitale, purché giustificate. Non è stata quindi ravvisata una violazione delle libertà fondamentali del TFUE. Quanto alla discrepanza tra gli importi indicati nell'istanza di rimborso e nel ricorso, non è stata riconosciuta alcuna incertezza insanabile sul quantum, poiché la comunicazione di rettifica dell'Ufficio spiegava la differenza e rendeva determinabile l'importo controverso.

Norme richiamate

  • Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Prevede la ritenuta alla fonte del 27% sui proventi corrisposti a determinati soggetti non residenti, tra cui quelli cui è stata ricondotta la fattispecie dei fondi pensione esteri.

  • D.Lgs. n. 252/2005

    Prevede il regime dell'imposta sostitutiva dell'11% applicabile ai fondi pensione italiani; tale regime differenziato rispetto alla ritenuta sui fondi esteri è stato ritenuto legittimo nel caso esaminato.

  • Art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina i requisiti essenziali del ricorso tributario. La difformità tra l'importo indicato nell'istanza di rimborso e quello indicato nel ricorso non determina di per sé l'inammissibilità o l'incertezza della domanda, se gli atti dell'Ufficio consentono di comprendere e quantificare la pretesa.

  • Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti ai sensi del TFUE

    La differenza di trattamento fiscale tra residenti e non residenti non costituisce automaticamente una violazione del TFUE. È ammessa quando i soggetti si trovano in situazioni oggettivamente diverse o quando la distinzione è giustificata secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa Truck Center, C-282/07

    La diversa modalità di tassazione tra residenti e non residenti, inclusa la ritenuta alla fonte applicata ai non residenti, non viola necessariamente le libertà fondamentali quando riflette una differenza oggettiva nelle situazioni fiscali dei contribuenti.

  • Cassazione Civile, Sezione V, sentenze n. 10465 e n. 10466 del 14 maggio 2014

    Le pronunce hanno ritenuto legittima la differenza tra l'imposta sostitutiva dell'11% applicata ai fondi pensione italiani e la ritenuta del 27% applicata ai fondi pensione statunitensi, escludendo la violazione delle libertà fondamentali dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Una differenza di aliquota tra soggetti residenti e non residenti non è automaticamente discriminatoria: occorre verificare se i soggetti siano realmente comparabili sotto il profilo del regime fiscale, degli obblighi dichiarativi, dei controlli e della situazione complessiva.
  • La libera circolazione dei capitali non impedisce ogni differenziazione fiscale nazionale; la disparità può essere ammessa quando trova una giustificazione oggettiva e proporzionata nella diversa situazione del contribuente o nella diversa modalità di riscossione.
  • Per contestare efficacemente una ritenuta applicata a un soggetto estero non basta invocare l'aliquota più favorevole prevista per i residenti: è necessario dimostrare che i due regimi riguardino situazioni equivalenti e che la differenza non sia giustificata.
  • Nel processo tributario, una discordanza tra l'importo indicato nell'istanza amministrativa e quello indicato nel ricorso non comporta necessariamente inammissibilità, se una rettifica o comunicazione dell'Ufficio consente di ricostruire con chiarezza il quantum richiesto.
  • La giurisprudenza successiva e l'eventuale evoluzione normativa devono essere sempre verificate, perché la legittimità di una ritenuta può dipendere dal periodo d'imposta, dalla natura effettiva del soggetto estero e dalle specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

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