Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento a) dell’autorizzazione unica n. 407, nella parte in cui, richiamando la proposta di provvedimento ID Pratica: 13053240969-28012025-1724, condiziona l’efficacia della stessa autorizzazione ad apposita deliberazione del Consiglio comunale di Messina (doc. 1). b) del parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Messina, con prot. n. 0131289/2025 del 29-04-2025 laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B4c – di completamento – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii., deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale”; c) del parere di compatibilità urbanistica del Comune di Messina prot. n. 0191323/2025 del 24/06/2025 trasmesso con nota protocollo n. ZES MEZZOGIORNO/ME 0005927 /01-07-2025 che integra e sostituisce quello di cui al punto b) laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B4c – di completamento – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii. deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale”; d) della delibera del Consiglio comunale di Messina n. 344 del 20/11/2025 con la quale non è stato riconosciuto l’interesse pubblico al progetto della Società ricorrente avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato destinato a residenze per studentati per n. 1080 posti letto già finanziato D.D.G. n. 408 per € 21.563.992,80; e) di ogni altro connesso e allo stato non conosciuto e per i quali ci si riserva motivi aggiunti stante la complessità del procedimento e il fatto che lo stesso sia stato in divenire sino al 21 novembre 2025 quando è stata adottata la delibera del Consiglio comunale impugnata.

Giustizia amministrativa202502611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica condizionata a una deliberazione del Consiglio comunale di Messina, pareri comunali di compatibilità urbanistica e delibera consiliare di mancato riconoscimento dell'interesse pubblico al progetto di studentato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'autorizzazione unica nella parte in cui ne condizionava l'efficacia all'adozione di una deliberazione del Consiglio comunale di Messina, nonché i pareri comunali di compatibilità urbanistica e la successiva delibera consiliare con cui non era stato riconosciuto l'interesse pubblico al progetto per la realizzazione di un fabbricato destinato a residenze universitarie per 1.080 posti letto, già finanziato per euro 21.563.992,80. Dal testo non risultano esposti specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

La decisione

Nel corso del giudizio, l'amministrazione statale che aveva adottato l'autorizzazione unica l'ha annullata e l'ha sostituita con un nuovo provvedimento privo della condizione relativa alla deliberazione del Consiglio comunale. Il nuovo atto è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa della ricorrente. La società ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'amministrazione statale ha aderito. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla e sostituisce l'atto impugnato con un nuovo provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sia riconosciuta sulla base del nuovo provvedimento amministrativo e la relativa richiesta sia condivisa dalle parti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando tale regolazione sia richiesta dal ricorrente e accettata dall'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.