Ordinanza n. 715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento conseguita in Romania, riferita alle classi di concorso A012 e A022
Esito
Favorevole al resistente (candidata all'abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della candidata avverso il provvedimento ministeriale dell'8 giugno 2022, recante il rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento conseguita in Romania, per le classi di concorso A012 e A022. In sede cautelare il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, deducendo la fondatezza dell'appello e la sussistenza di un danno grave e irreparabile. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto l'impossibilità di conseguire l'abilitazione per più materie sulla base di un unico percorso formativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare del Ministero. Nei limiti propri della fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, ha ritenuto che l'appello non presentasse indizi certi di fondatezza. Ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui il provvedimento ministeriale, pur adottato nell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica, appariva prima facie non sufficientemente motivato. Il Collegio non ha inoltre condiviso la tesi ministeriale secondo cui sarebbe impossibile conseguire un'abilitazione per più materie mediante un unico percorso formativo. È stato altresì escluso che il periculum in mora dedotto dal Ministero integrasse un danno grave e irreparabile, anche in considerazione della necessità di un adeguato approfondimento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando l'impugnazione non presenti indizi certi di fondatezza e il danno allegato non integri un pregiudizio grave e irreparabile.
- Anche nell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica, l'amministrazione deve motivare adeguatamente il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero.
- Non può essere affermata in via generale l'impossibilità di conseguire l'abilitazione per più materie sulla base di un unico percorso formativo senza una specifica e adeguata motivazione riferita al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →