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Sentenza

Sentenza n. 1606/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Questore della Provincia di Firenze PROT/RIFSO/2025 NR.-OMISSIS- emesso in data 25.09.2025 ma notificato in data 16/10/2025, mediante consegna in copia dell’allegato con cui si “Decreta la REVOCA del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca non comunicato ma menzionato nel decreto.

Giustizia amministrativa202503526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Firenze di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea superiore a dodici mesi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato per motivi familiari, adottata dopo l'accertamento dell'assenza dal territorio dell'Unione europea dal 23 febbraio 2024 al 16 settembre 2025. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. e dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, per avere la Questura applicato automaticamente la causa di revoca senza considerare che la permanenza in Cina era stata determinata dalla necessità, non imputabile al minore, di assistere il padre gravemente malato, sottoposto a ricoveri, interventi e trattamenti oncologici, e senza ponderare la sua nascita, residenza e integrazione familiare e sociale in Italia. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, per non avere l'Amministrazione valutato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, in particolare per motivi familiari, in ragione della convivenza con la madre, titolare di analogo permesso, e della regolarità del soggiorno del nucleo familiare. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e 10-bis l. n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nel decreto, non sarebbe mai stata notificata, impedendo ai ricorrenti di partecipare, rappresentare le ragioni dell'assenza e produrre la documentazione sanitaria. Il Ministero ha sostenuto la natura vincolata della revoca, l'irrilevanza delle ragioni dell'assenza e l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il decreto di revoca. Ha escluso che l'assenza ultrannuale determini un automatismo assoluto: l'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 deve essere letto in coordinamento con l'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, sicché l'Amministrazione deve valutare i gravi e comprovati motivi dell'assenza e dell'impossibilità o difficoltà di rientro. La Questura ha invece considerato irrilevanti in radice le giustificazioni, omesso un effettivo contraddittorio e fondato la decisione sul solo dato temporale, con conseguente difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale. Il giudice ha ritenuto che la mancata comunicazione di avvio non fosse neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, poiché residuavano margini di valutazione circa la gravità e rilevanza dei motivi impeditivi e l'Amministrazione non ha provato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Le argomentazioni sviluppate dalla difesa erariale in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto. È stata invece respinta la domanda di rilascio diretto di un nuovo permesso di soggiorno, anche ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, trattandosi di valutazione rimessa in via primaria alla Questura all'esito della rinnovata istruttoria. L'Amministrazione potrà quindi riesercitare il potere conformandosi alla sentenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] è revocato: […] d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi

    La previsione non opera come automatismo assoluto: l'Amministrazione deve valutare i gravi e comprovati motivi che hanno determinato l'assenza prolungata o impedito il rientro.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    La domanda di rilascio di un diverso titolo di soggiorno non può essere direttamente accolta dal giudice quando presuppone valutazioni amministrative non ancora compiutamente esercitate.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla difesa dell'Amministrazione a sostegno della tesi secondo cui il permesso è rifiutato o revocato quando vengono meno i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno; tale richiamo non giustifica però l'omessa valutazione delle circostanze concrete.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

    La disposizione concorre a evidenziare la necessità di considerare i gravi e comprovati motivi dell'interruzione del soggiorno, in una lettura sistematica della disciplina delle assenze prolungate.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce, nei procedimenti a iniziativa di parte non esclusi, uno strumento di contraddittorio volto a consentire al privato di rappresentare elementi contrari all'adozione del provvedimento negativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio o del preavviso non è irrilevante quando l'esercizio del potere presenta margini discrezionali e l'Amministrazione non dimostri che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; la norma non consente di sanare il difetto sostanziale di istruttoria.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione è elemento essenziale della decisione amministrativa e non può essere integrata postumamente mediante scritti difensivi nel processo.

Massime di principio

  • L'assenza del titolare dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi, pur costituendo il presupposto legale per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non impone un automatismo decisorio assoluto: l'Amministrazione deve accertare e valutare i gravi e comprovati motivi che abbiano determinato l'assenza o impedito il rientro.
  • Quando l'Amministrazione deve apprezzare la gravità e la rilevanza delle ragioni dell'assenza prolungata, il procedimento presenta margini di valutazione e non può essere qualificato come integralmente vincolato; il destinatario deve poter partecipare mediante comunicazione di avvio o altro effettivo strumento di contraddittorio.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non è neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 se la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi fattuali rilevanti per la decisione e l'Amministrazione non dimostra che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La motivazione dell'atto amministrativo deve rendere conto dell'istruttoria e della ponderazione delle circostanze concrete; l'Amministrazione non può colmare in giudizio, mediante scritti difensivi, l'omessa valutazione di elementi decisivi né integrare postumamente la motivazione sostanziale del provvedimento.
  • Quando l'annullamento della revoca impone una nuova istruttoria e nuove valutazioni amministrative, il giudice non può sostituirsi alla Questura rilasciando direttamente il diverso titolo di soggiorno richiesto, dovendo rimettere la relativa decisione all'Amministrazione nel successivo esercizio del potere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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