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Ordinanza

Ordinanza n. 771/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - della nota prot. n. PG/2026/-OMISSIS-, emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Ateneo resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 14 febbraio 2026, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “-OMISSIS-” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;

Giustizia amministrativa202601436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento di sede presentata per gravi motivi. Ha chiesto in via cautelare il riesame dell'istanza, sostenendo la necessità di una valutazione approfondita della propria situazione esistenziale e dell'eventuale sussistenza di gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata, anche straordinario e soprannumerario. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale e un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla disciplina dell'accesso ai corsi universitari e ai decreti ministeriali applicabili, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità residuale o derogatoria di trasferimento per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare. È stata altresì dedotta una questione di incompetenza dell'organo emanante, esaminata dal Collegio ai fini della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non verosimilmente fondate le questioni prospettate, senza necessità di valorizzare in questa fase le ragioni di salute poste a fondamento della domanda di trasferimento e del periculum in mora. In particolare, ha richiamato l'orientamento ormai costante del Consiglio di Stato secondo cui l'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso una sede diversa deve rispettare i principi di trasparenza e imparzialità, consentendo la selezione dei candidati più meritevoli in relazione ai posti disponibili nella coorte di riferimento e secondo criteri predeterminati. La questione di incompetenza non è stata definita in sede cautelare, ma è stata riservata alla fase di merito, dovendo essere valutata alla luce dell'evoluzione normativa, della natura gestionale dell'atto di trasferimento e dell'autonomia riconosciuta alle università. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    trasferimento di sede per gravi motivi

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento universitario per gravi motivi; la sua applicazione dovrà essere riesaminata nel merito alla luce della disciplina vigente e dell'autonomia universitaria.

  • artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999

    La ricorrente ne ha contestato la legittimità costituzionale nella parte in cui non consentirebbero trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi; l'ordinanza non ha accolto la domanda cautelare né disposto il rinvio alla Corte costituzionale.

  • Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024

    La disciplina ministeriale è stata censurata dalla ricorrente per l'assenza di una deroga a favore di studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità; il TAR ha ritenuto non verosimilmente fondate le questioni ai fini cautelari.

  • Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025

    La disciplina ministeriale è stata contestata per la medesima omissione regolatoria; il giudice non ha ravvisato, in sede cautelare, elementi sufficienti per accogliere la domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione applicata per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 88 c.p.a.

    richiamo ex art. 88 c.p.a.

    È richiamato quale base per il riferimento, nella motivazione, a precedenti giurisprudenziali conformi.

  • art. 267 TFUE

    rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE

    La ricorrente ha prospettato un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE; l'ordinanza non lo ha disposto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione o di riesame può essere respinta quando le censure dedotte non appaiono verosimilmente fondate, anche se il ricorrente prospetta ragioni di salute rilevanti ai fini del periculum in mora.
  • L'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso una sede universitaria diversa deve rispettare i principi di trasparenza e imparzialità, essere rapportata ai posti disponibili nella coorte di riferimento e fondarsi su criteri predeterminati, così da consentire la selezione dei candidati più meritevoli.
  • La competenza all'adozione di un atto di trasferimento universitario deve essere valutata considerando la natura gestionale dell'atto, l'evoluzione normativa dell'organizzazione universitaria e l'autonomia riconosciuta agli atenei; tale questione può essere riservata alla fase di merito quando non sia definibile compiutamente in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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