Sentenza del 17/01/2018 n. 591 - Comm. Trib. Prov. Catania
Registrazione atti giudiziari - Imposta di registro - Soggetti passivi - Parti del giudizio - Persone tra cui è intercorso il rapporto sostanziale oggetto di causa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa. La sentenza chiarisce che tale espressione non comprende chiunque abbia partecipato formalmente al processo o abbia assunto una determinata posizione processuale. Devono invece essere considerate parti in causa le persone tra le quali è intercorso il rapporto sostanziale oggetto del giudizio, cioè il rapporto giuridico concretamente colpito dall'imposta. La mera partecipazione al processo non costituisce, di per sé, un indice di capacità contributiva sufficiente a fondare l'obbligazione solidale.
La decisione
È stato escluso che la sola qualità di parte processuale, anche quando la domanda sia stata accolta nei confronti del soggetto, basti a renderlo obbligato in solido per l'imposta di registro. L'obbligazione può sussistere soltanto quando il soggetto sia parte del rapporto sostanziale oggetto dell'atto giudiziario e non per il solo fatto formale di aver partecipato al giudizio. Il principio è conforme alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1710 del 24 gennaio 2018.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986
"Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti in causa"
L'espressione "parti in causa" deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente processuale: riguarda i soggetti tra i quali è intercorso il rapporto giuridico oggetto della causa, non ogni persona formalmente presente nel processo.
Principio di capacità contributiva
L'imposizione tributaria deve fondarsi su un concreto indice di ricchezza. La sola partecipazione a un processo o l'assunzione di una posizione processuale non dimostra, di per sé, una capacità contributiva collegata all'atto soggetto a imposta.
Massime di principio
- Per determinare chi sia obbligato al pagamento dell'imposta di registro su un provvedimento giudiziario, occorre verificare chi siano i soggetti del rapporto sostanziale accertato o modificato dalla decisione, non limitarsi all'elenco formale delle parti processuali.
- La mera partecipazione al giudizio, anche come parte vittoriosa o destinataria degli effetti processuali della domanda, non è sufficiente a fondare l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.
- L'Amministrazione finanziaria deve collegare l'obbligazione tributaria a un concreto rapporto giuridico o a un effettivo indice di capacità contributiva; non può fondarla esclusivamente sulla posizione processuale del soggetto.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra parte processuale e parte del rapporto sostanziale: solo la seconda, in linea generale, può essere chiamata a rispondere dell'imposta di registro come obbligata solidale.
- La verifica deve essere compiuta considerando il contenuto sostanziale della controversia e gli effetti economici e giuridici della decisione, non soltanto la forma dell'atto o la presenza del soggetto nel processo.
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