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Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento -della scheda valutativa, numero d’ordine 45, resa dalla Legione Carabinieri Marche - Stazione di -OMISSIS-, afferente al periodo di valutazione dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, e dei relativi giudizi espressi dal compilatore, dal primo revisore e complessivo finale, con i quali è stata attribuita al ricorrente la qualifica di “superiore alla media”, giudizi redatti in data 14 ottobre 2021 e comunicati all’interessato in data 31 gennaio 2023; -di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202300165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 1° ottobre 2020-30 settembre 2021, con giudizio finale di "superiore alla media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa e i giudizi del compilatore e del revisore, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza ed equità, manifesta ingiustizia, incoerenza con i precedenti di carriera, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà della valutazione. In particolare, ha contestato il passaggio dalla precedente qualifica di "eccellente" a quella di "superiore alla media", sostenendo che le qualità professionali e caratteriali valutate sarebbero consustanziali alla persona e quindi non suscettibili di repentini mutamenti. Ha inoltre lamentato che la scheda non spiegasse le ragioni del peggioramento.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che le schede valutative riguardino esclusivamente il rendimento complessivo del militare nel periodo considerato e che le valutazioni periodiche siano autonome e indipendenti, non essendo vincolate dai giudizi riportati in periodi precedenti o successivi. Anche le qualità caratteriali, morali e professionali possono subire flessioni nel tempo. Nel caso concreto, la diminuzione rispetto al precedente giudizio di eccellenza è stata ritenuta coerentemente giustificabile dall'episodio verificatosi nella parte finale del periodo valutato, che aveva determinato l'apertura di un procedimento penale. Il giudice ha inoltre ribadito che le valutazioni dei superiori gerarchici sul rendimento e sulle qualità del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di vizi manifesti, quali contraddittorietà o illogicità evidenti, non riscontrati nel caso di specie. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché il giudizio finale può essere ricavato dai giudizi analitici relativi alle singole qualità e non deve contenere una dettagliata cronaca degli eventi o un elenco analitico dei precedenti di carriera. La scheda presentava inoltre coerenza interna tra i giudizi sulle singole voci, tra cui lealtà, senso della disciplina e rendimento, e la qualifica conclusiva di "superiore alla media". Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le schede valutative del personale militare sono riferite esclusivamente al rendimento complessivo del dipendente nel periodo preso in considerazione; le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti e il precedente conseguimento di giudizi più elevati non impedisce una successiva valutazione deteriore.
  • Le qualità morali, caratteriali, fisiche e professionali del militare possono subire variazioni o flessioni nel tempo; pertanto, il peggioramento rispetto a precedenti giudizi non è di per sé illogico o contraddittorio, purché trovi una ragione specifica e sia coerentemente rilevato dai valutatori.
  • Le valutazioni dei superiori gerarchici sul rendimento e sulle qualità del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifeste figure sintomatiche dell'eccesso di potere, quali contraddittorietà o illogicità immediatamente rilevabili.
  • La motivazione del giudizio finale contenuto nella scheda valutativa può risultare dai giudizi analitici formulati per le singole qualità e non richiede una dettagliata esposizione dei fatti, degli episodi o dei precedenti di carriera; è sufficiente che la valutazione complessiva sia sinteticamente espressa e logicamente coerente con le valutazioni parziali.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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