Sentenza del 15/02/2022 n. 1336 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione a ruolo straordinario - ammissione al passivo fallimentare dell'amministrazione finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari senza avere previamente proceduto all'iscrizione a ruolo né alla notifica della cartella di pagamento; la questione era se tali atti fossero presupposti necessari per la domanda di ammissione al passivo e se l'Amministrazione potesse agire direttamente, anziché tramite il concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può far valere direttamente i propri crediti nella procedura fallimentare e chiedere l'ammissione al passivo senza che sia necessariamente richiesta la preventiva iscrizione a ruolo o la notifica della cartella di pagamento. Rimane necessario che l'Amministrazione provi l'esistenza e la consistenza del credito tributario, ma l'assenza di iscrizione a ruolo/cartella non preclude di per sé l'ammissione.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), artt. 93 e ss.
Le norme sulla formazione del passivo e sull'ammissione dei crediti consentono ai creditori di proporre domanda di ammissione purché dimostrino il credito; non impongono che l'ammissione di crediti tributari sia subordinata in via generale all'iscrizione a ruolo o alla notifica della cartella.
Cass. Sez. Unite n. 4126/2012
La pronuncia di legittimità ha stabilito il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria può agire direttamente nella procedura fallimentare per l'ammissione al passivo e che la preventiva iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non sono presupposti necessari per l'ammissione del credito.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare direttamente, senza doversi avvalere esclusivamente del concessionario della riscossione.
- La mancata iscrizione a ruolo o la mancata notifica della cartella non sono in linea di principio ostative all'ammissione del credito tributario nel passivo; ciò che conta è la prova del diritto e della misura del credito.
- Il curatore e gli altri creditori possono comunque contestare l'esistenza, la legittimità o la quantificazione del credito; tali questioni vengono valutate nella fase di formazione del passivo.
- Occorre verificare sempre eventuali cause ostative specifiche (prescrizione, decadenze, difetto di titolo impositivo): se presenti, possono determinare il rigetto della domanda anche se non è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
- L'azione del concessionario della riscossione è distinta da quella dell'Amministrazione: l'esercizio dell'uno non esclude l'esercizio autonomo dell'altro nella procedura concorsuale.
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