Sentenza n. 16/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00294 del 7 agosto 2025; - per la declaratoria d'inefficacia del contratto, se e in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della ricorrente in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 61 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che l'aveva esclusa dal lotto relativo a cateteri per PTA, per avere indicato nell'offerta economica quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale anziché a quello triennale previsto dalla lex specialis. Ha dedotto la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 20 del disciplinare, nonché dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato, sostenendo che l'errore fosse materiale e potesse essere corretto mediante una semplice moltiplicazione per tre dei valori indicati. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'errore nell'offerta economica possa essere qualificato come materiale soltanto quando sia immediatamente e univocamente rilevabile dal solo documento che lo contiene, come vizio di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, dall'offerta economica non emergeva ictu oculi che quantità e importo fossero riferiti a una sola annualità: tale ricostruzione risultava soltanto dal chiarimento successivo della concorrente e dal confronto con elementi esterni alla sua offerta. La correzione avrebbe quindi comportato un'integrazione postuma dell'offerta e una ricostruzione della volontà negoziale, non consentite dai limiti del soccorso istruttorio e incompatibili con i principi di par condicio e autoresponsabilità. Il Collegio ha inoltre valorizzato la chiarezza della lex specialis, che indicava il fabbisogno triennale e l'importo triennale complessivo, oltre a qualificare espressamente la fornitura come triennale. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione. Le domande di inefficacia, subentro e risarcimento sono rimaste assorbite dal rigetto della domanda demolitoria.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per ricostruire la volontà negoziale dell'offerente o per modificare e integrare postumamente l'offerta economica quando l'errore non sia immediatamente rilevabile dal documento che la contiene.
art. 12, ultimo comma, del disciplinare di gara
La disposizione della lex specialis imponeva di riferire quantità e importi dell'offerta al fabbisogno triennale.
art. 20 del disciplinare di gara
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo della sentenza non ne esplicita ulteriore contenuto decisivo.
art. 3 del disciplinare di gara
La previsione, unitamente al modulo dell'offerta economica e agli importi triennali a base d'asta, rendeva chiaro l'orizzonte temporale cui riferire l'offerta.
art. 5 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento; il giudice non ne ha ravvisato una violazione.
art. 10 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tassatività delle cause di esclusione e alla massima partecipazione; l'esclusione è stata ritenuta legittima in presenza di un'offerta non emendabile.
art. 1 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale principio del risultato; non prevale sull'esigenza di preservare il contenuto dell'offerta e la par condicio.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'offerta economica è emendabile soltanto quando sia immediatamente e univocamente riconoscibile dal solo documento che contiene l'errore, senza ricorrere a elementi esterni o a una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale.
- Non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per correggere un'offerta economica quando la correzione richieda l'acquisizione di chiarimenti esterni e determini, nella sostanza, un'integrazione o una modifica postuma del contenuto dell'offerta.
- La chiarezza della lex specialis, desumibile anche dalla struttura del modulo di offerta e dall'indicazione dell'arco temporale e degli importi complessivi dell'affidamento, esclude la possibilità di riferire unilateralmente l'offerta a un periodo diverso da quello prescritto.
- Il divieto di integrazione postuma dell'offerta economica tutela i principi di par condicio tra concorrenti e di autoresponsabilità dell'operatore economico, anche quando la correzione prospettata consista in una semplice operazione aritmetica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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