Cassazione Penale, Sentenza n. 7854/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per presunta errata applicazione della recidiva: il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato la recidiva in maniera automatica, senza effettuare la valutazione soggettiva richiesta dall'art.99 c.p., trascurando la natura dei fatti, la distanza temporale dei precedenti e le ragioni alla base dei reati precedenti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello di Venezia avesse correttamente applicato il principio consolidato sulla recidiva, valutando in concreto i precedenti (quattro violazioni in materia di stupefacenti e una rapina con espulsione ex art.235 c.p.) in relazione alla nuova condotta commessa dopo l'espulsione, come indice di indifferenza verso le decisioni dell'Autorità Giudiziaria e di maggiore capacità criminale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 13
art. 13; art. 13, comma 13 d.lgs. 286/98
Norma invocata in relazione al reato contestato e alla misura di espulsione revocata in appello; la Corte ha confermato la responsabilità per il fatto previsto da tale disposizione
codice penale, art. 99
La recidiva va accertata concretamente: il giudice deve verificare se la reiterazione costituisca effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità dell'autore, considerando natura dei reati, offensività, consecutio temporale, genesi della ricaduta e parametri della personalità e del grado di colpevolezza
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motte di ricorso invocate dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione) per impugnare l'applicazione della recidiva
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di riproduzione delle parti del motivo nel ricorso in cassazione, richiamati nella riproduzione del motivo di impugnazione
giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Sezioni Unite e Sezioni penali)
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè); Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (Del Chicca); Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 (Gordyusheva); Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010 (Manco)
Principio secondo cui la recidiva richiede valutazione concreta e non automatica; il collegio ha applicato tale principio confrontando i precedenti con la condotta successiva all'espulsione
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
sent. Corte cost. 13/06/2000, n.186
Richiamata in merito alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Per accertare la recidiva il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata: non è sufficiente la mera sommatoria formale di precedenti penali
- La ricaduta nella recidiva va valutata considerando natura dei reati precedenti, offensività distinta, successione temporale, genesi della ricaduta e tratti personali e di colpevolezza dell'imputato
- In sede di legittimità non è consentito proporre semplici letture alternative degli stessi elementi probatori: occorre dimostrare violazione di legge o un vizio concreto della motivazione
- Se la motivazione della Corte territoriale mostra che i precedenti sono stati posti in relazione con la nuova condotta (es. reato commesso dopo espulsione), l'applicazione della recidiva è giustificabile
- I ricorsi manifestamente infondati o dolosamente temerari possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda
- Nei ricorsi in cassazione vanno rispettati i limiti di riproduzione dei motivi (art.173 disp. att.): argomentazioni nuove o non sviluppate non sono ammesse per modificare la valutazione di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7720/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →