Sentenza del 03/03/2020 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava alla società il mancato versamento dell'IVA su operazioni di importazione (importazioni/introd./estrazioni) per euro 145.770,91, sostenendo che le merci non erano mai materialmente introdotte e custodite nel deposito IVA (art.50-bis D.L.331/93) ma erano consegnate direttamente ai clienti; i registri del deposito erano ritenuti meri brogliacci. La società eccepiva che aveva assolto l'IVA tramite il meccanismo dell'inversione contabile/autofatturazione annotata nei registri e produceva liquidazioni e F24, invocando inoltre la normativa comunitaria e la circolare dell'Agenzia delle Entrate che riconosce il valore dell'autofatturazione.
La decisione
La CTP di Napoli accolse il ricorso della società. La CTR di Napoli accolse invece l'appello dell'Agenzia e confermò gli avvisi, ma la Cassazione (ordinanza n.24276/2018) annullò la sentenza di appello richiamando la giurisprudenza comunitaria sul valore dell'autofatturazione e rinviò. In riassunzione la Commissione (CTR in diversa composizione) ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado e accogliendo l'originario ricorso della società: è stato ritenuto che la società aveva documentato l'assolvimento dell'IVA mediante il reverse charge (seppure tardivamente), non risultando elementi probatori di evasione; le somme richieste non potevano essere duplicate e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese (importi liquidati: euro 1.500,00 per Cassazione ed euro 1.200,00 per il grado di merito).
Norme richiamate
art. 50-bis D.L. n.331/1993 (conv. L.427/1993)
disciplinava i depositi IVA richiedendo la materiale introduzione e custodizione delle merci; il deposito 'virtuale' non è previsto dalla norma, ma la mancata introduzione materiale non impedisce automaticamente che l'IVA sia considerata assolta mediante autofatturazione se risultano a verbale e contabili le relative registrazioni e non sussistono elementi di evasione.
art. 70, comma 1, DPR 633/1972
norma sanzionatoria richiamata dall'Ufficio per chiedere l'IVA derivante da irregolarità nella gestione dei depositi IVA; in concreto l'Ufficio l'ha usata come titolo per gli inviti al pagamento.
art. 84 TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali)
riferimento richiamato in relazione alla prescrizione triennale del tributo quando derivante da reato doganale; la CTR aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione ricollegando le importazioni alla sezione Napoli Porto.
meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) / autofatturazione
trasferisce l'obbligo di liquidazione al soggetto cessionario; se correttamente documentato e registrato (autofatture, registri, liquidazioni periodiche, F24), può costituire adempimento dell'IVA anche se l'autofatturazione è tardiva, salvo prova di evasione o tentativo di evasione.
Corte di Giustizia UE, C-272/13 (17.7.2014)
ha affermato che l'autofatturazione realizzata con il meccanismo del reverse charge può essere considerata adempimento, anche se tardivo, anche nell'ipotesi di mancata introduzione materiale della merce nel deposito fiscale.
Cassazione, ordinanza n.24276/2018
ha cassato la sentenza di appello per non aver valutato l'adempimento tardivo tramite autofatturazione alla luce della giurisprudenza UE, rinviando la causa alla CTR per decidere sulle spese; principio determinante per il giudizio in riassunzione.
Circolare Agenzia delle Entrate n.12/E del 24/3/2015
chiarisce che non deve essere richiesto il pagamento dell'imposta già assolta mediante reverse charge, a condizione che non emergano elementi di evasione: va valutato caso per caso.
Circolare Agenzia delle Dogane 16/D del 20/10/2014
indicava la possibilità, e chiedeva agli uffici periferici, di annullare inviti al pagamento quando l'autofatturazione potesse comprovare l'assolvimento dell'IVA; documento operativo citato dalla società a sostegno della propria posizione.
Giurisprudenza di segno contrario (es. Cass. sent. 6121/2009 - 12262/2010)
alcune pronunce avevano sostenuto che la registrazione per inversione contabile non prova di per sé l'assolvimento dell'imposta se mancano ulteriori elementi probatori; detta linea è stata però mitigata dalle pronunce successive e dalla giurisprudenza UE.
Massime di principio
- L'autofatturazione e il meccanismo dell'inversione contabile, se correttamente documentati e registrati (autofatture, registri vendite/acquisti, liquidazioni periodiche, F24), possono costituire prova dell'assolvimento dell'IVA anche se l'operazione reale (introduzione materiale nel deposito) non è avvenuta; va valutato caso per caso.
- La mera utilizzo di un 'deposito virtuale' non conforme alle norme sui depositi IVA non giustifica automaticamente il raddoppio della pretesa tributaria; in assenza di elementi di evasione la mancata introduzione materiale può costituire solo un'irregolarità sanzionabile diversamente dall'esazione dell'IVA già assolta.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione per dimostrare l'evasione o il tentativo di evasione; se la documentazione contabile e le liquidazioni mostrano debiti IVA regolarmente dichiarati e versati tramite reverse charge, l'Ufficio deve dimostrare l'intento evasivo.
- Se i registri sono fittizi o emergono indizi chiari di frode (brogliacci, inesistenza di fatture, complicità), la protezione derivante dall'autofatturazione non opera e l'Amministrazione può recuperare l'IVA e contestare sanzioni penali/doganali.
- Va sempre verificata la competenza territoriale in base al luogo di importazione/gestione del deposito, ma tale eccezione non esclude la valutazione sul merito dell'assolvimento IVA tramite reverse charge.
- In caso di dubbio, fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia) e alle circolari dell'Agenzia delle Entrate per valutare se l'autofatturazione estingue l'obbligo, e documentare con cura registri, liquidazioni e pagamenti (F24).
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