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Sentenza

Sentenza n. 14702/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - del provvedimento di cui al verbale, con annesso quesito, della Corte d’appello di Roma - sottocommissione esaminatrice da remoto presso la Corte d’appello di Napoli – sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati per l’anno 2022 indetta con decreto ministeriale 16 settembre 2022 – sottocommissione n. 15 del 18 aprile 2023, con il quale, all’esito della prima prova orale della predetta sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la ricorrente non è stata ammessa alla seconda prova orale; - del quesito, riportato anche nel suddetto verbale, contenuto nella busta (busta n. 2) prescelta dalla ricorrente in sede di espletamento della prova; - della comunicazione telematica dell’esito della anzidetta prima prova orale dell’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati – sessione 2022, datata 19 aprile 2023; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito;

Giustizia amministrativa202308711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di non ammissione alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il verbale della sottocommissione esaminatrice, il quesito contenuto nella busta prescelta, la comunicazione telematica dell'esito e gli ulteriori atti connessi, contestando la propria dichiarazione di inidoneità all'esito della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti. Era stata proposta anche domanda cautelare, respinta con ordinanza non appellata. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione inequivocabile di sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

Massime di principio

  • La dichiarazione inequivocabile della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti o la legittimità degli atti impugnati.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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