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Ordinanza

Ordinanza n. 304/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per l''annullamento - del diniego implicito - silenzio rigetto - dell’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e del Centro Autismo, ciascuno per la propria competenza, di presa in carico dei ricorrenti, affetti da Autismo di grado 3, mediante erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita, specifico per la patologia di cui soffrono i tre bambini come prescritto dal Policlinico Gemelli di -OMISSIS-, nonché richiesto con pec del 18.06.2024; - del silenzio inadempimento serbato dall’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e dal Centro Autismo, ciascuno per la propria competenza, sull’istanza formulata dai ricorrenti a mezzo pec del 18.06.2024 per il tramite del loro procuratore finalizzata ad ottenere la presa in carico dei minori mediante erogazione del trattamento ABA; -nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST di -OMISSIS- e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi dei minori; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 ottobre 2024: della relazione della AST di -OMISSIS- del 18 settembre 2024 e della relazione del Centro Autismo del 26.09.2024 - DINIEGO ABA Per quanto riguarda l’istanza/ricorso per motivi aggiunti del 17 dicembre 2024 -per l’esatta esecuzione, ex art. 59 cpa, dell’ordinanza del Tar Marche n. -OMISSIS- per l’annullamento - dei piani terapeutici emessi dall’AST -OMISSIS- in favore dei minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- datati 02.12.2024 e consegnati ai ricorrenti in data 09.12.2024 con relative schede allegate, recanti n. protocollo -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento sull'istanza di presa in carico dei minori mediante trattamento ABA, nonché piani terapeutici che prevedono tre ore settimanali di trattamento ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego implicito e il silenzio serbato dalle strutture sanitarie sull'istanza del 18 giugno 2024, con la quale avevano chiesto la presa in carico di tre minori affetti da autismo di grado 3 mediante trattamento ABA per quindici ore settimanali, in modalità domiciliare e nei contesti di vita, sulla base della prescrizione del Policlinico Gemelli. Con motivi aggiunti hanno contestato le relazioni delle strutture sanitarie e, successivamente, i piani riabilitativi predisposti nel dicembre 2024, ritenuti insufficienti quanto al numero di ore, alle modalità di erogazione e all'assenza di supervisione. Il Collegio, dopo due rinunce all'incarico da parte di consulenti tecnici e dopo l'accoglimento dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, che ha disposto l'erogazione provvisoria del trattamento ABA privilegiando l'interesse immediato dei minori, aveva disposto una verificazione tecnica sul trattamento appropriato. Poiché il verificatore designato non ha comunicato né l'accettazione dell'incarico né lo stato delle operazioni, nonostante il termine per il deposito della bozza della relazione fosse già decorso, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori aggiornati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento. Ha disposto un ulteriore incombente istruttorio, ordinando al responsabile dell'unità Disturbi dello Spettro Autistico dell'IRCCS incaricato della verificazione di relazionare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, sullo stato delle operazioni relative alla verificazione già disposta. Il Collegio ha richiamato l'obbligo del verificatore di prestare l'ufficio, salvo giustificato motivo riconosciuto dal giudice, ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Ha fissato una camera di consiglio per il monitoraggio dell'istruttoria e rinviato la discussione del merito a una successiva udienza pubblica. Non sono state adottate statuizioni definitive sui motivi di ricorso, sui piani terapeutici o sull'erogazione provvisoria del trattamento, né risultano regolate le spese.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, c.p.a.

    Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo

    Il verificatore designato, quando rientra nelle categorie indicate dalla norma, è obbligato a prestare l'ufficio salvo che il giudice riconosca un giustificato motivo; il mancato aggiornamento sul conferimento o sull'espletamento dell'incarico giustifica l'acquisizione di informazioni istruttorie sullo stato della verificazione.

  • art. 59 c.p.a.

    È richiamato nell'ambito della qualificazione alternativa dell'atto depositato dai ricorrenti come istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare o come ricorso per motivi aggiunti; l'ordinanza non definisce tuttavia tale questione.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Costituiscono, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando una controversia richiede una valutazione tecnica sul trattamento sanitario appropriato per minori, il giudice amministrativo può disporre una verificazione e, se non risultano informazioni sull'accettazione dell'incarico o sullo stato delle operazioni entro il termine assegnato, può ordinare al verificatore di relazionare tempestivamente, rinviando la decisione di merito fino al completamento dell'istruttoria.
  • Il verificatore scelto tra dipendenti pubblici o tra professionisti iscritti negli albi richiamati dall'art. 20, comma 1, c.p.a. ha l'obbligo di prestare l'ufficio, salvo un giustificato motivo riconosciuto dal giudice.
  • La prevalenza cautelare dell'interesse del minore all'avvio immediato di un trattamento sanitario non esaurisce la necessità di un approfondimento tecnico nel giudizio di merito circa l'adeguatezza, la quantità e le modalità di erogazione della prestazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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