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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29315/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contributo regionale per l'innovazione già concesso e in parte erogato a favore di un'impresa individuale. A seguito dei controlli sulla rendicontazione, la Regione ha ritenuto che alcune spese indicate come pagate non fossero state effettivamente quietanzate nei termini, perché i bonifici risultavano eseguiti solo successivamente alla presentazione della scheda di rendiconto. La Regione ha quindi disposto la riliquidazione del contributo in misura inferiore e chiesto la restituzione di quanto già percepito in eccedenza. L'impresa ha impugnato il provvedimento sostenendo che la normativa regionale non imponeva il pagamento tramite bonifico, che la documentazione prodotta era sufficiente, che l'ulteriore richiesta di prova da parte della Regione aveva leso il legittimo affidamento e che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo relativo alla mancata remissione in termini per adempiere alle nuove richieste istruttorie. Con il quarto motivo ha inoltre contestato la condanna al raddoppio del contributo unificato, invocando l'esenzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la normativa sulla rendicontazione dei contributi pubblici consente controlli in qualsiasi momento e la richiesta di documentazione bancaria integrativa, poiché la mera consegna di assegni non prova di per sé l'effettivo pagamento entro i termini. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché formulati sotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo senza indicare in modo specifico il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività, come richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c. e dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la dedotta esenzione dal contributo unificato non era pertinente alla statuizione impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 7/2000

    consente agli uffici regionali di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare il rispetto degli obblighi e la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.

  • art. 24 D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 421/2006

    richiama la disciplina generale regionale sulla rendicontazione delle spese sostenute a fronte di contributi pubblici.

  • art. 19 D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 421/2006

    impone la presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute; per le prestazioni di terzi richiede documentazione di spesa quietanzata e dichiarazione di corrispondenza agli originali.

  • art. 20 D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 421/2006

    prevede che i contributi siano erogati dopo opportuni accertamenti, anche mediante richiesta di documentazione integrativa.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    se dai controlli emerge la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione di legge; nel caso concreto il primo e il quarto motivo non hanno superato il vaglio di fondatezza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel testo novellato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non dell'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato quale base del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 19, comma 3, lett. c), D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 421/2006

    per le prestazioni di terzi richiede copia della documentazione di spesa debitamente quietanzata e annullata in originale, con dichiarazione di corrispondenza agli originali.

Massime di principio

  • Nelle procedure di erogazione e rendicontazione di contributi pubblici, l'amministrazione può svolgere controlli successivi e richiedere documentazione integrativa per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario.
  • La mera produzione di assegni bancari non è, di per sé, prova sufficiente dell'effettivo pagamento della spesa ai fini della rendicontazione, se non è dimostrata la concreta movimentazione di denaro nei termini richiesti.
  • Quando il beneficiario rende una dichiarazione di avvenuto pagamento, l'eventuale non corrispondenza tra dichiarato e realtà può legittimare la riliquidazione del contributo o la decadenza dai benefici.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente un fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua deduzione nel processo e la sua decisività; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi probatori.
  • La doglianza sulla lesione del legittimo affidamento non è fondata quando il regolamento di concessione e la dichiarazione sottoscritta dal beneficiario prevedono espressamente controlli e richieste documentali anche in fase successiva all'erogazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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