Sentenza del 18/06/2015 n. 3594 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Impugnazione cartella esattoriale per vizi propri dell'atto - Necessità di chiamata in causa dell'Agente della riscossione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'Agente della riscossione è litisconsorte necessario nelle controversie aventi ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento. Pertanto, il ricorso non può essere validamente deciso senza la sua partecipazione al giudizio; il contribuente ha l'onere di provvedere alla relativa chiamata in causa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguarda vizi propri della cartella esattoriale, ossia irregolarità attinenti direttamente all'atto di riscossione, alla sua formazione, notificazione o agli elementi formali che lo compongono. In tale situazione, il contribuente deve chiamare in giudizio l'Agente della riscossione, poiché la decisione incide sulla validità di un atto da esso formato o notificato.
Massime di principio
- Quando si contestano vizi propri della cartella, come difetti di notifica, motivazione, sottoscrizione o formazione dell'atto, deve essere chiamato in giudizio anche l'Agente della riscossione.
- L'Agente della riscossione è litisconsorte necessario perché è il soggetto direttamente coinvolto nella formazione o notificazione della cartella e la sentenza può incidere sulla validità della sua attività.
- La mancata partecipazione dell'Agente della riscossione può impedire una valida decisione della controversia e comportare la necessità di integrare il contraddittorio.
- Se invece si contestano esclusivamente la sussistenza, l'ammontare o la debenza del tributo, la controversia riguarda principalmente l'ente impositore; occorre quindi distinguere i vizi propri dell'atto dai motivi relativi al rapporto tributario sostanziale.
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