Cassazione Penale, Sentenza n. 9627/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che ha disposto la consegna a fronte di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Stoccarda per traffico di stupefacenti. Il motivo unico deduce violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005: chiede il rifiuto facoltativo della consegna perché il reato sarebbe stato commesso almeno in parte in Italia (egli vive in Italia dal 1998 e sostiene di essersi recato in Germania per brevissimo tempo, rendendo implausibile che abbia procacciato lì le sostanze oggetto del traffico)
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il gravame è generico e non affronta criticamente le motivazioni della Corte d'appello; la tesi che le droghe siano state portate dall'Italia è asserita e congetturale e non supportata da elementi probatori, mentre le circostanze ricostruite nel mandato d'arresto smentiscono tale ipotesi; inoltre il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis opera solo se al momento della ricezione della richiesta di consegna esisteva già un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, cosa non avvenuta nel caso. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005
Prevede il rifiuto facoltativo della consegna quando il reato deve ritenersi commesso, almeno in parte, nel territorio dello Stato; secondo la giurisprudenza applicata il rifiuto facoltativo opera solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato
Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022 (Radulovic, Rv. 283600)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che il motivo facoltativo di rifiuto ex art. 18-bis opera solo in presenza di un pregresso esercizio effettivo della giurisdizione nazionale
Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020 (M., Rv. 278197)
Ulteriore precedente che conferma il medesimo principio interpretativo sull'art. 18-bis
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna del proponente di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione dell'assenza di colpa del proponente ai fini dell'esenzione dalla condanna alla somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Una contestazione di territorialità o di 'commesso in parte in Italia' deve essere sostenuta da elementi probatori concreti: semplici affermazioni o congetture non sono sufficienti
- Il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis legge 69/2005 richiede, oltre alla riconducibilità del fatto al territorio nazionale, che vi sia stato un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sullo stesso reato al momento della richiesta di consegna
- Le valutazioni di fatto ricostruite nell'atto di emissione del mandato d'arresto europeo non sono sindacabili in sede di esecuzione se sostenute da elementi idonei; il giudice italiano non può sostituirsi al giudice dell'emissione a valutarne la ricostruzione probatoria generale
- Ricorsi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già trattate dal giudice di merito senza affrontarne criticamente le ragioni rischiano l'inammissibilità per genericità
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la misura è aggravata quando le argomentazioni sono ritenute manifestamente infondate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9558/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9559/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9560/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9563/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9564/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9565/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →