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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente dell'area Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS-, recante l'ordine di demolizione per opere realizzate in assenza ed in difformità di titoli abilitativi (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire) compendio immobiliare sita in -OMISSIS- distinta al NCT dal mappale n° 123 (ex 123,284,286) del foglio n 1

Giustizia amministrativa202200682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute abusive o difformi dai titoli abilitativi e diffida a non utilizzare come parcheggio un'area agricola

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la demolizione di più opere: il corpo di fabbrica sul confine est, già oggetto di un ordine giudiziale civile di demolizione; alcune difformità del nuovo corpo di fabbrica sul lato sud, consistenti in un sopralzo di circa 1,40 metri, nella realizzazione di un primo piano al rustico con soletta di interpiano non autorizzata, nell'incremento di circa 86 mq di superficie lorda e nell'apertura di nuovi vani; un locale chiuso, realizzato nell'area esterna e ritenuto estensione dell'attività di somministrazione; una zona pertinenziale a plateatico non ricompresa nella comunicazione di mutamento di destinazione d'uso; nonché l'utilizzo di un'area agricola di rispetto dell'abitato e di tutela paesaggistico-ambientale ed ecologica come parcheggio pertinenziale del pubblico esercizio. Quanto al locale esterno, la ricorrente ha sostenuto che la superficie pertinenziale fosse già compresa nella comunicazione di mutamento d'uso dell'intero edificio, che la copertura retrattile fosse un semplice frangisole o pergotenda, riconducibile all'attività edilizia libera. Quanto all'area agricola, ha dedotto che il parcheggio fosse soltanto occasionale, non imputabile alla volontà della proprietaria, che l'area conservasse la destinazione agricola, che fossero state apposte segnaletica e barriera e che l'ordinanza non individuasse adeguatamente la superficie occupata e il numero dei veicoli. Nel corso del giudizio la società ha demolito il corpo di fabbrica est, rimosso parte delle opere contestate sul corpo sud, eliminato il locale esterno e installato un cancello per impedire l'accesso all'area agricola. Per la soletta di interpiano non demolita ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, definita con parere favorevole della Commissione paesaggio e silenzio-assenso della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La demolizione integrale delle opere contestate al punto a), l'adempimento parziale delle prescrizioni relative al punto b), nonché la presentazione e definizione favorevole dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la parte non demolita hanno fatto venir meno l'utilità concreta dell'annullamento dell'ordinanza. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso non conteneva specifiche censure contro i punti a) e b), essendo rivolto principalmente contro il punto c) e contro la diffida relativa al parcheggio sull'area agricola. Quanto al locale esterno, il TAR ha escluso che si trattasse di una pergotenda o di un mero frangisole: la presenza di strutture metalliche, pannelli ciechi, delimitazione su due lati mediante edifici e arredamento del locale evidenziava la creazione di uno spazio chiuso e stabile, non realizzabile senza titolo abilitativo. Quanto alla zona pertinenziale, la stessa ricorrente aveva riconosciuto di avere dichiarato una superficie inferiore rispetto a quella effettivamente utilizzata. Quanto al parcheggio, l'utilizzo dell'area agricola era stato accertato in quattro sopralluoghi e la successiva installazione del cancello costituiva adempimento alla diffida. La condotta complessiva della società è stata qualificata come adesione sostanziale al precetto amministrativo e non come mera esecuzione cautelativa dell'ordinanza. Le spese sono state compensate, in ragione del comportamento costruttivo della ricorrente, che aveva spontaneamente rimosso le opere e promosso l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni applicate dal giudice.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la copertura retrattile costituisse un intervento di attività edilizia libera; il giudice ha escluso in concreto la qualificazione dell'opera come mero frangisole o pergotenda.

  • art. 53, comma 2, l.r. Lombardia 12/2005

    Richiamato nell'ordinanza comunale quale base della sanzione prospettata per l'uso improprio dell'area agricola come parcheggio.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal Comune prima dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • La presentazione, nelle more del giudizio, di un'istanza di sanatoria o di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere non demolite, unitamente alla demolizione delle restanti opere, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'ordine di demolizione, quando venga meno ogni utilità concreta derivante dall'annullamento dell'atto.
  • L'esecuzione spontanea di un'ordinanza di demolizione non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso: occorre valutare in concreto se la condotta costituisca una mera cautela per evitare conseguenze sanzionatorie oppure una definitiva e consapevole adesione al precetto amministrativo, anche considerando l'eventuale assenza di specifiche censure contro le opere demolite.
  • Una struttura esterna non è qualificabile come pergotenda o mero frangisole quando, per caratteristiche costruttive, delimitazioni, pannelli ciechi e modalità d'uso, realizzi uno spazio chiuso e stabilmente configurato, idoneo ad ampliare la superficie destinata all'attività di somministrazione e ad alterare la conformazione dello spazio esterno.
  • L'utilizzo di un'area agricola come parcheggio pertinenziale può essere desunto da plurimi sopralluoghi che accertino la presenza di autovetture; la sua occasionalità, se reiteratamente riscontrata, non esclude di per sé la rilevanza dell'uso contestato.
  • La successiva installazione di opere o dispositivi idonei a impedire l'uso contestato, come un cancello carraio, può integrare adempimento alla diffida amministrativa e concorrere, insieme alla rimozione delle opere e alle ammissioni difensive, a dimostrare il venir meno dell'interesse al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoEccesso di potere

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