Cassazione Civile, Ordinanza n. 15861/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Nel corso di un processo esecutivo immobiliare, i debitori proposero una controversia in fase di distribuzione contro il condominio, l'agente della riscossione, il legale rappresentante del condominio in proprio e una società assicuratrice. Il Tribunale rigettò le loro domande e la Corte d'appello confermò. In cassazione i debitori articolavano tre motivi: 1) contestavano la regolarità della costituzione in appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia, lamentando omissione di pronuncia su una eccezione; 2) invocavano la nullità ex lege di cartelle esattoriali per gli importi indicati, richiamando disposizioni sopravvenute in materia di stralcio automatico dei carichi; 3) denunciavano omessa pronuncia e vizi di motivazione sulla regolazione delle spese di lite, sia quanto alla compensazione nel rapporto con la società assicuratrice, sia quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso fosse privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e non rispettasse l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che, trattandosi di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., la sentenza di primo grado non era appellabile, ma solo impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; l'appello era quindi improponibile e la decisione di secondo grado andava sostanzialmente confermata con correzione della motivazione. La Corte ha poi rilevato, in ogni caso, l'inammissibilità anche dei singoli motivi perché non coglievano la ratio decidendi o non erano adeguatamente supportati dalla trascrizione/localizzazione degli atti. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del contributo unificato aggiuntivo, escludendo invece la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in cassazione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o alla sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di documenti deve produrli e indicarli specificamente, localizzandoli nel fascicolo e riproducendone o riassumendone il contenuto; la violazione di anche uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
art. 512 c.p.c.
La controversia distributiva nella fase di distribuzione del ricavato dell'espropriazione si impugna secondo il regime dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
art. 617, comma 2, c.p.c.
È il rimedio previsto per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione nelle controversie sorte in sede distributiva.
art. 111 Cost.
La decisione di merito resa in una controversia distributiva non è appellabile, ma è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 382, comma 3, c.p.c.
L'improponibilità dell'appello in tale materia è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in quanto ritenuto potenzialmente inammissibile.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 376 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Ha consentito il deposito di memorie dai controricorrenti.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso, nel giudizio di legittimità, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata; ha invece rilevato che la condanna inflitta nel merito per abuso del processo era sorretta da motivazione non apparente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione delle spese.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di successione a titolo particolare nel processo.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto di difesa e al preteso omesso pronunciamento.
D.L. n. 119/2018
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità/stralcio di alcune cartelle, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
D.L. n. 34/2019
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di stralcio automatico, senza superare le ragioni di inammissibilità del motivo.
L. n. 136/2018
Cita la conversione del D.L. n. 119/2018 nei motivi di ricorso.
L. n. 58/2019
Cita la conversione del D.L. n. 34/2019 nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale; la mancanza di tale sintesi comporta inammissibilità.
- Chi censura l'omessa o erronea valutazione di un documento deve, a pena di inammissibilità, indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto.
- Nelle controversie distributive ex art. 512 c.p.c. la decisione resa in primo grado non è appellabile, ma è impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., e, in via di legittimità, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito o profili processuali ormai irrilevanti.
- La condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti, non potendo tradursi in una nuova valutazione del fatto.
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