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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05729/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, perché fondato su un'interpretazione contrastante con la giurisprudenza di legittimità richiamata in ordinanza. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto originariamente contestato come ricettazione ex art. 648 c.p. senza disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 520, 521, 522 e 604 c.p.p., sostenendo che la riqualificazione avrebbe imposto la dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale e il rinnovo della fase davanti al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 520 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto e alla mancata regressione del procedimento.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio derivante dalla diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto all'imputazione originaria.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per dedurre la nullità della decisione conseguente alla riqualificazione del fatto.

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti processuali della riqualificazione del fatto in appello e della possibile regressione degli atti.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice nella quale la Corte d'appello ha riqualificato il fatto originariamente contestato all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in appello, quando avviene entro i limiti consentiti dall'ordinamento, non comporta automaticamente la nullità della sentenza né la regressione del processo al primo giudice.
  • La deduzione di violazione degli artt. 520, 521, 522 e 604 c.p.p. è infondata quando pretende di ricavare un obbligo generale di trasmissione degli atti al giudice di primo grado in presenza della sola diversa qualificazione giuridica del fatto.
  • Un ricorso fondato su un assunto interpretativo contrastante con la giurisprudenza consolidata di legittimità è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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