Sentenza n. 15896/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento 1. Del Decreto del Ministero dell''Interno, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 29.05.2023, non comunicato né notificato, con il quale l'Amministrazione resistente, viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 4246/2023, n. 4247/2023, n. 4142/2023, n. 4190/2023 e n. 4188/2023, con le quali sono stati accolti i Ricorsi in Appello proposti dai candidati FIORELLA Giuseppe, TUTORE Massimiliano, SOMMA Oreste, RAPPA Tiziana e ARGERI Francesco, che hanno annullato gli atti impugnati da costoro “nei limiti di interesse degli appellanti” - con riferimento al concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27/12/2018, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell''Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27/12/2018, volto al conferimento di 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato - ha stabilito di disporre la ripetizione della prova orale del detto concorso solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati appellanti FIORELLA, TUTORE, SOMMA, RAPPA e ARGERI; 2. Del provvedimento/determinazione del Ministero dell''Interno, di estremi e data di adozione ignoti, non comunicato/a né notificato/a, con cui l''Amministrazione - ritenendo che le sentenze del Consiglio di Stato, indicate al numero sub 1 che precede, abbiano prodotto effetti solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati ricorrenti in appello, nonostante le stesse abbiano esplicato efficacia ultra partes, con effetti a valere nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione che avevano superato, in sede concorsuale, la prova scritta ed erano stati ammessi a sostenere la prova orale – ha omesso di annullare le determinazioni della Commissione Esaminatrice di cui ai verbali nn. 1 del 25.02.2019, n. 24 del 17.06.2019 e, conseguentemente, tutti gli altri atti successivi adottati dalla stessa Commissione fino alla graduatoria del concorso compresa, con riferimento a tutti coloro che erano stati ammessi a sostenere la prova orale in corso di selezione, nel 2019, compresi sia i vincitori del concorso che gli esclusi per mancato superamento della prova orale, tra cui gli appellanti indicati nel punto sub 1 che precede, come pure il ricorrente escluso dalla selezione per mancato superamento della prova orale; 3. Della conseguente determinazione di cui al Decreto sub n. 1 che precede, di disporre la riedizione della prova orale nei confronti dei soli candidati appellanti di cui al numero 1 che precede, anziché nei confronti di tutti gli ammessi a sostenere - in corso di procedura selettiva - la prova orale, compresi i vincitori del concorso e tutti i candidati esclusi per mancato superamento della prova orale sostenuta nel 2019, tra questi ultimi anche il ricorrente; 4. Del provvedimento di cui al Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice - da ultimo nominata con decreto del Ministero del 29.05.2023 impugnato sub 1 - recante la data del 12 giugno 2023, non comunicato né notificato, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione da applicare alla prova orale di cui è stata disposta la ripetizione; 5. Dei provvedimenti, di estremi di data e numero di protocollo ignoti, non comunicati né notificati, con i quali i soli citati i vincitori in appello sono stati convocati per la ripetizione della prova orale del concorso per commissario di Polizia di Stato di cui al n. 1 che precede; 6. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati. e per l’accertamento: del diritto del ricorrente alla rinnovazione degli atti della selezione annullati, con ripetizione della prova orale del concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27/12/2018, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell''Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27/12/2018, volto al conferimento di 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, previo annullamento degli atti annullati dal Consiglio di Stato con le sentenze indicate, unitamente a tutti coloro che, nel 2019, erano risultati ammessi alla prova orale del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 29 maggio 2023 che ha disposto la ripetizione della prova orale del concorso per commissario della Polizia di Stato per i soli candidati appellanti vittoriosi dinanzi al Consiglio di Stato, e atti connessi, inclusi i criteri della prova rinnovata e le convocazioni
Esito
La controversia
Il ricorrente, escluso nel 2019 per mancato superamento della prova orale del concorso indetto il 27 dicembre 2018 per 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto ministeriale del 29 maggio 2023 e gli atti conseguenti. Il Ministero, in esecuzione di cinque sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato gli atti nei limiti dell’interesse dei rispettivi appellanti, aveva disposto la ripetizione della prova orale soltanto per quei candidati. Il ricorrente contestava la limitazione soggettiva degli effetti delle sentenze, sostenendo che l’annullamento dovesse estendersi a tutti i candidati ammessi alla prova orale nel 2019, compresi i vincitori e gli esclusi, e chiedeva l’annullamento degli atti della commissione e la rinnovazione della prova anche nei propri confronti. Impugnava inoltre i nuovi criteri di valutazione e le convocazioni riservate ai soli appellanti vittoriosi. Il giudizio non ha esaminato nel merito tali censure: nel corso del processo il ricorrente ha ripetuto la prova orale con esito favorevole, ha frequentato e superato il corso di formazione e ha ottenuto la qualifica di commissario; ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, senza opposizione del Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, ossia la ripetizione della prova orale con esito favorevole e, dopo il corso di formazione, la qualifica di commissario. Non sono state decise nel merito le contestazioni sull’estensione degli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato, sugli atti della commissione, sui criteri di valutazione o sulle convocazioni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto dunque che, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita a cui aspirava, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita cui aspirava.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, durante il giudizio, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito con la domanda, rendendo non più attuale la decisione sulle censure originarie.
Come è indicizzato
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