Sentenza n. 400/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Responsabile Area Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune Pescantina in data 26 luglio 2024, con cui è stato comunicato il divieto di esecuzione dell’intervento oggetto della SCIA n. 49/2024, prot. nn. 7775-7776-7777, relativa a SCIA per opere di ristrutturazione edilizia con ripristino di un fabbricato rurale crollato per adibirlo ad uso agrituristico, sito in Via Milone n. 21 del Comune di Pescantina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di esecuzione dell'intervento e dichiarazione di inefficacia della SCIA per la ricostruzione di un fabbricato rurale demolito nel 2008 e destinato ad uso agrituristico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013. La SCIA riguardava la ricostruzione di un fabbricato rurale, già oggetto di un titolo edilizio del 2003 per il recupero a fini agrituristici, demolito nel 2008 dopo un incendio e per ragioni di sicurezza. Il Comune aveva ritenuto che la nuova disciplina, che ricomprende nella ristrutturazione edilizia il ripristino di edifici crollati o demoliti quando sia accertabile la preesistente consistenza, fosse applicabile soltanto agli edifici demoliti dopo il 28 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013. La ricorrente ha sostenuto, invece, che rilevasse la disciplina vigente al momento della presentazione della SCIA e dell'esecuzione dell'intervento, purché fosse documentabile la consistenza preesistente dell'edificio. Ha inoltre dedotto che la consistenza risultava dagli atti comunali, dal rilievo e dalla documentazione fotografica allegati al precedente titolo edilizio e che, dopo la demolizione, non erano sopravvenute prescrizioni urbanistiche più restrittive ostative alla ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'unico motivo e annullato il provvedimento comunale. Il Collegio ha rilevato che l'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, nel testo introdotto dall'art. 30 d.l. 69/2013, qualifica come ristrutturazione edilizia anche gli interventi di ripristino e ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ha preferito l'interpretazione secondo cui tale disciplina non richiede che il crollo o la demolizione siano avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del 2013: è sufficiente che l'intervento di ripristino sia progettato ed eseguito dopo tale data e che la consistenza originaria sia verificabile. Il sesto comma dell'art. 30 d.l. 69/2013 è stato interpretato come una disposizione diretta a differire l'entrata in vigore delle modifiche alla data della legge di conversione, non come una disciplina transitoria che escluda gli edifici demoliti anteriormente. Nel caso concreto, la preesistenza e la consistenza del fabbricato risultavano dalla documentazione relativa al precedente titolo edilizio; la demolizione era stata determinata da un incendio e da ragioni di sicurezza, mentre il progetto originario prevedeva il recupero di tutti i fabbricati. Il TAR ha inoltre valorizzato l'assenza di prescrizioni urbanistiche sopravvenute più restrittive, il venir meno del vincolo paesaggistico ex lege e la compatibilità degli interventi di ristrutturazione con le norme sulle fasce di rispetto richiamate dal PAT. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
La nozione comprende la ricostruzione di edifici già crollati o demoliti prima dell'entrata in vigore della novella, purché la consistenza preesistente sia accertabile e l'intervento di ripristino sia successivo alla novella.
art. 30, comma 1, lett. a), d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
La modifica dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 ha ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia includendo il ripristino di edifici crollati o demoliti.
art. 30, comma 6, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La disposizione differisce l'entrata in vigore delle modifiche alla data del 28 agosto 2013, senza imporre che il crollo o la demolizione dell'edificio siano successivi a tale data.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
È la base normativa del divieto di prosecuzione dell'intervento e della dichiarazione di inefficacia della SCIA, ma il provvedimento comunale adottato sulla sua base è stato annullato per erronea applicazione della disciplina edilizia sostanziale.
art. 2.8 NTA del PAT
all’interno delle zone di rispetto [...] sono ammessi esclusivamente: a) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001
La disciplina della fascia di rispetto ammette gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente.
art. 2.24 NTA del PAT
all’interno delle suddette fasce di rispetto sono ammessi solamente nuovi fabbricati in funzione della conduzione del fondo, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati esistenti o edifici destinati ad attività di pubblico interesse
La norma consente, nelle fasce di rispetto considerate, l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, introdotta dall'art. 30 d.l. 69/2013, può applicarsi alla ricostruzione di un edificio crollato o demolito prima del 28 agosto 2013, purché l'intervento di ripristino sia successivo all'entrata in vigore della novella e sia possibile accertare con elementi documentali o altri riscontri certi la consistenza preesistente.
- L'art. 30, comma 6, d.l. 69/2013, stabilendo l'applicazione delle disposizioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, disciplina la decorrenza delle modifiche normative e non introduce una condizione secondo cui il crollo o la demolizione debbano essersi verificati dopo tale data.
- Ai fini della qualificazione come ristrutturazione edilizia del ripristino di un edificio demolito, l'elemento essenziale è la verificabilità della preesistenza e della consistenza dell'immobile; non è necessario che demolizione e ricostruzione siano contestuali quando la ricostruzione costituisce un intervento autonomo successivo disciplinato dalla normativa vigente.
- La ricostruzione di un edificio precedentemente demolito non può essere esclusa per il solo fatto della demolizione anteriore alla novella, soprattutto quando la demolizione sia stata determinata da ragioni contingenti di sicurezza, il fabbricato fosse già assistito da un titolo edilizio e non siano sopravvenute prescrizioni urbanistiche più restrittive ostative all'intervento.
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