Cassazione Penale, Ordinanza n. 30494/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la decisione di merito deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In concreto, il fatto riguarda il danneggiamento di un'autovettura di proprietà della persona offesa, parcheggiata nel cortile condominiale della propria abitazione. La difesa sosteneva che il bene non fosse esposto alla pubblica fede e che la condotta dovesse essere considerata di minima offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che il cortile, pur privato, era liberamente accessibile agli altri condomini titolari di servitù di passaggio e che la persona offesa non poteva esercitare una sorveglianza continuativa sul bene. Ha inoltre condiviso la motivazione di merito sul diniego della particolare tenuità, valorizzando la non lieve entità del danno e l'intensità del dolo, desunta dall'aver agito approfittando dell'allontanamento momentaneo della vittima per danneggiare l'auto per banali dissidi di vicinato.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non dipende dalla natura pubblica o privata del luogo, ma dalla concreta condizione di esposizione del bene a libera accessibilità o a mancanza di sorveglianza continuativa.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il danno non sia lieve e il dolo presenti intensità apprezzabile, anche in presenza di una condotta occasionale determinata da banali contrasti di vicinato.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, ciò che rileva non è la qualificazione pubblica o privata del luogo in cui il bene si trova, ma la sua concreta accessibilità da parte di terzi e l'assenza di una sorveglianza continuativa idonea a preservarlo.
- Un bene collocato in area privata può considerarsi esposto alla pubblica fede quando vi sia libero accesso di più soggetti legittimati a transitare e il proprietario non possa controllarlo costantemente.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto va escluso quando il pregiudizio arrecato al bene giuridico non sia lieve e la condotta riveli un dolo significativo, desumibile anche dalle modalità esecutive e dal movente banale.
- In sede di legittimità, sono manifestamente infondati i motivi che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto alla motivazione congrua e coerente della sentenza di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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