Cassazione Penale, Sentenza n. 40242/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento e dell'ammissione alla messa alla prova disposta dal Tribunale di Marsala. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 168-quater n.2 cod. pen., sostenendo che la comunicazione del Commissariato (deferimento in stato di libertà) non descrive fatti concreti ma solo norme, che non reca atti allegati utili a conoscere la condotta contestata e che l'imputato non ha potuto esercitare il contraddittorio su circostanze non dettagliate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la nota del Commissariato costituisce una comunicazione di notizia di reato iscritta a mod. 21, contenente pur se sinteticamente la descrizione di fatti della stessa indole di quelli per cui si procede (porto abusivo di arma, lesioni aggravate e rissa) e che il brevissimo lasso temporale tra la sottoscrizione del verbale di messa alla prova e i nuovi fatti giustifica la revoca ai sensi dell'art. 168-quater. Ha inoltre rilevato che l'imputato ha potuto prendere parte al contraddittorio in udienza del 21/05/2024. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168-quater cod. pen.
La revoca della sospensione con messa alla prova è prevista se, durante il periodo di prova, è consumato un delitto doloso o un reato della stessa indole di quello per cui si procede. La norma può giustificare la revoca anche per una condotta isolata qualora di tale gravità da compromettere la prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto; il reato deve essere stato commesso durante il periodo di prova.
art. 699 cod. pen.
Richiamato come riferimento per l'indole del reato originario (porto abusivo di arma) rispetto al nuovo fatto contestato; la Corte ha ritenuto la stessa indole fra i fatti originari e quelli notificati.
art. 464-ocjes cod. proc. pen.
Richiamato (nella motivazione) come obbligo di motivazione dell'ordinanza di revoca; il giudice deve adeguatamente motivare la decisione di revoca.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Menzi onato in relazione ai termini di revoca e alla possibilità di considerare fatti avvenuti durante la sospensione rispetto al periodo di prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma di chiusura: disciplina la condanna alle spese processuali che la Corte ha applicato al ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della sospensione con messa alla prova può essere disposta anche in relazione a una singola violazione grave o a un nuovo reato di analoga indole commesso nel periodo di prova, purché il giudice motivi la relazione di gravità e la sua incidenza sulla prognosi positiva.
- Una comunicazione di notizia di reato iscritta (mod. 21) che descriva, anche sinteticamente, fatti riconducibili alla stessa indole del reato originario può legittimare la revoca; non è necessario che la comunicazione sia corredata da una completa istruttoria o da una condanna definitiva.
- Il giudice conserva uno spazio di discrezionalità limitato che richiede motivazione puntuale: la decisione di revoca è sindacabile in Cassazione solo se carente nella motivazione o estranea ai presupposti di legge.
- Il deferimento in stato di libertà o l'iscrizione della notizia di reato non equivalgono a una condanna, ma possono costituire elementi negativi nella valutazione dell'esito della prova quando emergano fatti di gravità tale da compromettere l'obiettivo rieducativo della messa alla prova.
- L'imputato ha diritto al contraddittorio; tuttavia, se in udienza è stato dato spazio all'intervento della difesa e alle relative osservazioni, l'eventuale carenza di dettagli nella comunicazione non impedisce automaticamente la revoca se la valutazione motivata del giudice ritiene sussistenti i presupposti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →