Cassazione Penale, Sentenza n. 2672/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena formulata in appello (violazione degli obblighi motivazionali), con censura secondo cui la motivazione che definiva la pena "assai lieve" sarebbe apparente rispetto ai criteri di determinazione della pena; 2) contraddittorietà tra motivazione e dispositivo riguardo alla sospensione condizionale della pena: la motivazione sembrava favorevole al beneficio (affermazione che "la sospensione subordinata al rilascio costituirà valido deterrente..."), mentre il dispositivo ha omesso di concedere la sospensione, determinando un vizio nella decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e carenza dei requisiti di specificazione richiesti dall'art. 581 c.p.p., confermando che la mera critica sommaria alla quantificazione della pena non costituisce adeguata censura. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa il diniego della sospensione condizionale e, applicando il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto della sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto (i giudici del rinvio dovranno formulare adeguata motivazione in ordine alla prognosi ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità della ricorrente è stata resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la ricorrente ha fondato i primi due motivi su tale disposizione (vizi di motivazione e contraddittorietà). La Corte ha esaminato la fondatezza e la formale specificazione dei motivi alla luce di questa norma.
art. 581 c.p.p.
Stabilisce i requisiti di specificazione del motivo di impugnazione: la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo dei necessari elementi di fatto e di diritto richiesti da questa norma, dichiarandolo inammissibile.
art. 133 c.p.
Indica i criteri per la determinazione della pena; la Corte conferma che il giudice di merito può assolvere all'onere motivazionale con una valutazione anche sintetica dei criteri di cui all'art. 133, trattandosi di ambito discrezionale.
art. 164, comma 1, c.p.
Regola la sospensione condizionale della pena richiedendo una prognosi favorevole sulla probabilità di astensione da nuove condotte delittuose; la Corte ha rimandato alla Corte d'Appello la necessità di motivare adeguatamente la valutazione prognostica ai sensi di questa norma.
artt. 635, 633 e 639-bis c.p.
Norme sostanziali in relazione alle quali la ricorrente era stata condannata per reato continuato; la Cassazione ha, però, dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità rispetto a tali reati, salvo l'esame della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che contesti la quantificazione della pena deve esporre con precisione le ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.p.p.); mere affermazioni generiche sulla eccessività della pena sono inammissibili.
- In caso di apparente contrasto tra motivazione e dispositivo, il principio applicato dalla giurisprudenza è la prevalenza del dispositivo; tuttavia se la motivazione è carente su punto decisivo (ad es. diniego di un beneficio), la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quel punto per rinnovare la necessaria motivazione.
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione adeguata in ordine alla prognosi di non recidiva (art. 164 c.p.); il giudice di merito deve esprimersi, anche sinteticamente, su tale valutazione.
- La valutazione dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è però necessario che risulti, anche in forma sintetica, l'avvenuta considerazione dei criteri rilevanti affinché la motivazione non sia ritenuta insufficiente.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe: a) articolare con precisione e documentazione le ragioni per la riduzione della pena; b) contestare esplicitamente eventuali incongruenze tra motivazione e dispositivo indicando le pagine e i passaggi rilevanti; c) chiedere, se del caso, la declaratoria di nullità o il rinvio limitato per consentire ai giudici di merito di formulare la motivazione mancante.
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