Provvedimento del 29/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come le microimprese ammesse alla zona franca urbana dell’Emilia fruiscono delle agevolazioni fiscali, tramite riduzione dei versamenti con modello F24 telematico. L’Agenzia delle entrate controlla l’importo utilizzato rispetto al beneficio residuo comunicato dal Ministero e scarta gli F24 che superano il plafond o riguardano soggetti non ammessi.
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le microimprese della ZFU dell’Emilia
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le microimprese della ZFU dell’Emilia
Il provvedimento definisce le regole operative per utilizzare le agevolazioni riconosciute alle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L’obiettivo è disciplinare la fruizione del beneficio in modo coerente con l’importo complessivamente concesso e con i controlli dell’Agenzia delle entrate.
Ambito di applicazione e beneficiari
Le agevolazioni riguardano le microimprese localizzate nella zona franca urbana prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. La misura si inserisce nel quadro delle esenzioni già riconosciute alle microimprese operanti nella zona franca, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IMU, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015 e per quello successivo.
Modalità di fruizione tramite modello F24
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.
Il provvedimento rinvia a una separata risoluzione per l’istituzione del codice da indicare nel modello F24 e per le istruzioni di compilazione.
Flussi informativi tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate
Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali variazioni successive. Questo flusso informativo consente all’Agenzia di verificare, per ciascun F24 ricevuto, la correttezza dell’utilizzo del credito/beneficio.
Decorrenza in caso di variazioni
Se intervengono variazioni nei dati delle imprese ammesse o nell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
Controlli e scarto dei modelli F24
Per ogni modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati comunicati dal Ministero. Il modello è scartato nei seguenti casi:
- l’importo dell’agevolazione utilizzata è superiore all’ammontare del beneficio residuo;
- l’impresa non risulta compresa nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento precisa che, quando l’agevolazione utilizzata supera il beneficio residuo, i pagamenti contenuti nel modello F24 scartato si considerano non effettuati.
Finalità interpretativa e coordinamento con la disciplina precedente
Nella motivazione si chiarisce che il provvedimento attua le disposizioni già previste per la ZFU dell’Emilia e si coordina con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, richiamato in quanto compatibile. Quest’ultimo stabiliva che le agevolazioni fossero fruibili tramite riduzione dei versamenti con modello F24 telematico, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità e dei termini.
Il provvedimento specifica inoltre che il controllo serve a garantire che la fruizione avvenga entro il limite dell’importo complessivamente concesso dal Ministero, al netto di quanto già utilizzato con precedenti modelli F24.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti normativi citati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 340-341-ter, sulle Zone Franche Urbane;
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 37, sul finanziamento delle agevolazioni per le Zone Urbane nell’Obiettivo Convergenza;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, con la disciplina di dettaglio delle agevolazioni per micro e piccole imprese nelle ZFU dell’Obiettivo Convergenza;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, articolo 12, che istituisce la ZFU per i territori emiliani colpiti dagli eventi calamitosi;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti, sul sistema dei versamenti unitari con compensazione.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento reca la data del 29 aprile 2016 ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.
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