Provvedimento del 06/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ripartisce tra Direzione Centrale Accertamento, Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano la competenza per la gestione delle istanze di accordo preventivo relative ai beni immateriali. La competenza varia in base al domicilio fiscale del contribuente e alla soglia di volume d'affari o ricavi pari o superiore/inferiore a 300 milioni di euro; sono disciplinati anche il passaggio delle istanze già presentate e l'invio della documentazione integrativa.
Attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo per il Patent Box
Attribuzione della competenza per le istanze di accordo preventivo Patent Box
Il provvedimento integra quello del 1° dicembre 2015 e disciplina la distribuzione della competenza nella gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali, nota come "Patent Box". L’obiettivo è rendere più efficiente la trattazione delle numerose istanze presentate, distribuendo attività istruttorie e sottoscrizione degli accordi tra diverse articolazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Ambito applicativo e soggetti interessati
La disciplina riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2015. Ai fini dell’individuazione dell’ufficio competente, rilevano il volume d’affari ovvero l’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, prendendo in considerazione il dato maggiore tra i due.
Ripartizione delle competenze tra uffici dell’Agenzia delle Entrate
La competenza è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, per le istanze presentate da contribuenti che, indipendentemente dal domicilio fiscale, presentano un volume d’affari o ricavi pari o superiore a 300.000.000 euro.
Alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano è invece attribuita la competenza per le istanze presentate da contribuenti che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari o ricavi inferiore a 300.000.000 euro.
Gestione delle istanze già presentate e della documentazione integrativa
Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del provvedimento sono trasmesse d’ufficio dall’ufficio indicato nel provvedimento del 1° dicembre 2015 alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate ora competenti secondo i criteri sopra indicati. La documentazione integrativa prevista dal punto 6.1 del provvedimento originario, per la quale alla data del nuovo provvedimento non siano ancora scaduti i termini di presentazione, deve essere inviata dal contribuente alle medesime articolazioni competenti individuate al punto 1.2.
Presentazione delle istanze a partire dalla data del provvedimento
Dal momento di entrata in vigore del provvedimento, i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono accedere alla procedura di accordo preventivo devono indirizzare l’istanza alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate individuate per i casi di volume d’affari o ricavi inferiori a 300.000.000 euro, cioè alle Direzioni Regionali o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano competenti per territorio.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento chiarisce di completare i contenuti del precedente provvedimento del 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278. La ripartizione delle competenze è motivata dall’elevato numero di istanze presentate e dalla necessità di assicurare una gestione più efficiente delle procedure connesse agli accordi preventivi relativi ai beni immateriali.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le principali fonti richiamate figurano:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i riferimenti alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate e il Regolamento di amministrazione;
- il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 37 a 45;
- il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, art. 5;
- il decreto ministeriale attuativo del 30 luglio 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Pubblicazione ed efficacia
È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 6 maggio 2016.
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