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Provvedimento

Provvedimento del 04/05/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare l’esenzione dal canone TV per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e ne disciplina presentazione e termini. La dichiarazione può essere presentata da diplomatici, funzionari consolari, funzionari di organizzazioni internazionali e personale NATO non italiano; va inviata all’Agenzia delle Entrate di Torino con copia del documento e produce effetti anche per evitare l’addebito in bolletta elettrica.

Modalità e termini per la dichiarazione di esenzione dal canone TV per convenzioni internazionali e approvazione del modello

Dichiarazione di esenzione dal canone TV per convenzioni internazionali

Il provvedimento definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva con cui alcuni soggetti possono attestare la sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali. Contestualmente, viene approvato il relativo modello di dichiarazione.

Finalità e oggetto del modello approvato

Il modello approvato è una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso consente all’interessato di scegliere tra due comunicazioni:

  • dichiarare l’esistenza di una condizione di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali;
  • comunicare il venir meno dei presupposti di una precedente dichiarazione di esenzione già resa.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello è destinato ai seguenti soggetti, in quanto esenti in base alle convenzioni o agli accordi richiamati nel provvedimento:

  • agenti diplomatici esenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • funzionari o impiegati consolari esenti ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, esenti ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Disponibilità del modello

Il modello è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet:

Modalità di presentazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata unitamente a una copia di un valido documento di riconoscimento. La trasmissione avviene esclusivamente tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo:

  • Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta di spedizione deve essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Termini di presentazione e decorrenza degli effetti

La dichiarazione relativa alla lettera a) del punto 1.1 può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno. Ai fini della determinazione del canone dovuto, essa produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto e fino alla data di scadenza della stessa.

Per evitare l’addebito del canone sulle fatture emesse dalle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione di cui alla lettera a) doveva essere presentata entro il 23 maggio 2016, restando fermo il diritto al rimborso dell’eventuale canone versato in eccedenza.

Sono considerate valide anche le comunicazioni di esistenza di una condizione di esenzione presentate prima della pubblicazione del provvedimento.

La dichiarazione di variazione, prevista alla lettera b), va presentata quando venga meno la condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto.

Rapporto con l’addebito del canone in bolletta elettrica

Il provvedimento chiarisce che la presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche per evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante o a un componente della sua stessa famiglia anagrafica.

Contesto normativo richiamato

Il documento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica e il pagamento del canone mediante addebito in fattura.

In base alla medesima disciplina, per superare la presunzione è ammessa dal 2016 esclusivamente una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentata all’Agenzia delle entrate con modalità stabilite dal Direttore dell’Agenzia.

Il provvedimento richiama inoltre il precedente provvedimento del 24 marzo 2016, relativo alla dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV per i titolari di utenza elettrica domestica residenziale.

Riferimenti normativi essenziali richiamati

Tra le principali norme richiamate figurano:

  • il Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246;
  • la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335;
  • la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804;
  • la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804;
  • il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • la legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Pubblicazione e data del provvedimento

Il provvedimento è del 4 maggio 2016. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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