Sentenza del 22/07/2016 n. 15185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato dalla società sulla base di un processo verbale di constatazione. La società aveva impugnato l’atto di recupero deducendone la nullità sia per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sia per vizio di motivazione. L’Amministrazione ha sostenuto in Cassazione che tale termine non fosse applicabile all’avviso di recupero del credito d’imposta e, in subordine, che la sua violazione non comportasse la nullità dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto applicabile anche agli avvisi di recupero del credito d’imposta il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale, in quanto tali atti hanno natura impositiva e sono sostanzialmente equiparabili agli avvisi di accertamento. L’emissione dell’atto prima della scadenza del termine comporta la sua illegittimità, poiché il termine tutela il contraddittorio procedimentale e i principi di collaborazione e buona fede. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Prevede il credito d’imposta oggetto dell’attività di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale
Il termine si applica anche all’avviso di recupero di un credito d’imposta, perché tale atto ha natura impositiva ed è sostanzialmente equiparabile a un avviso di accertamento. La sua violazione rende illegittimo l’atto emesso ante tempus, salvo le specifiche condizioni riconosciute dalla normativa e dalla giurisprudenza per derogare al termine.
Massime di principio
- L’avviso di recupero di un credito d’imposta, quando contiene una pretesa tributaria, deve rispettare le garanzie procedimentali previste per gli avvisi di accertamento.
- Prima di emettere l’atto impositivo l’Amministrazione deve, in linea generale, attendere sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste.
- L’emissione dell’atto prima della scadenza del termine può comportarne l’illegittimità, poiché il termine tutela il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente.
- La natura formalmente denominata di “avviso di recupero” non è decisiva: occorre considerare il contenuto sostanziale dell’atto e la sua funzione di accertamento e riscossione di una pretesa tributaria.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare la data di conclusione della verifica, la data di emissione o notificazione dell’atto e l’eventuale presenza di ragioni concrete di urgenza che possano giustificare una deroga al termine.
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