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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 2020 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento catastale - Accertamento con adesione - Esperibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 19.6.1997, n. 218) avverso un avviso di accertamento catastale, sostenendo che tale istanza sospendesse il termine per impugnare l'avviso. La questione era se il procedimento di accertamento con adesione fosse esperibile rispetto a un avviso che modifica solo la rendita catastale e non espone né quantifica una immediata pretesa impositiva.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'accertamento con adesione non è esperibile in relazione all'avviso di accertamento catastale poiché la disciplina richiede che l'atto impositivo esponga e quantifichi una pretesa impositiva immediata, requisito non soddisfatto dall'avviso che modifica soltanto la rendita catastale. L'istanza di accertamento con adesione eventuale non sospende il termine perentorio per l'impugnazione; essa può valere al massimo come istanza di riesame in autotutela. Di conseguenza il ricorso proposto oltre il termine previsto (oltre i 60 giorni dalla notifica) è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 (accertamento con adesione)

    La norma è stata interpretata nel senso che il procedimento di accertamento con adesione richiede un atto che esponga e quantifichi una immediata pretesa impositiva; non è applicabile a soggetti atti che modificano solo la rendita catastale senza determinare subito una maggiore imposta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1 (termine per impugnare gli atti)

    Il termine perentorio di impugnazione non è sospeso dall'istanza di accertamento con adesione se questa non è esperibile rispetto all'atto impugnato; l'istanza impropriamente presentata può essere considerata una istanza di riesame in autotutela, ma non prolunga i termini processuali.

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione si applica solo agli atti che espongono e quantificano una pretesa impositiva immediata; se l'atto modifica solo profili catastali (es. rendita) senza esigere subito una maggiore imposta, la procedura non è esperibile.
  • La mera presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non sospende automaticamente i termini per impugnare un avviso catastale; tali istanze potranno essere considerate come richieste di riesame in autotutela.
  • In presenza di un avviso catastale, per preservare i propri diritti il contribuente deve comunque rispettare i termini per l'impugnazione (procedere al ricorso entro i termini perentori), salvo che l'atto contenga espressamente una pretesa impositiva.
  • Prima di proporre un ricorso, verificare il contenuto formale dell'atto: se contiene una liquidazione o una richiesta di pagamento quantificata, l'accertamento con adesione può essere valutato; se si tratta solo di variazione catastale, orientarsi verso impugnazione giurisdizionale o istanza di autotutela entro i termini.
  • Se si è già presentata un'istanza amministrativa che non sospende i termini, valutare comunque l'istanza di riesame in autotutela come azione parallela, ma non affidarsi a essa per la sospensione dei termini processuali; in caso di dubbi valutare ricorso cautelare o impugnazione entro il termine perentorio.

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