Sentenza del 15/06/2021 n. 16779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La curatela del fallimento di B.S. s.p.a. cedette a La C. F. s.p.a. un credito IVA maturato durante la procedura fallimentare. L'Agenzia delle Entrate sospese il rimborso IVA invocando l'esistenza di debiti iscritti a ruolo anteriori al fallimento e opponibili in compensazione. La C. F. impugnò la sospensione sostenendo che il credito IVA era della massa fallimentare, sorto dopo la declaratoria di fallimento, e che i debiti citati dall'Agenzia erano anteriori e non erano stati insinuati nel passivo fallimentare.
La decisione
La controversia è stata dichiarata cessata in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione e dell'effettiva liquidazione del rimborso a favore di La C. F. s.p.a. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia, confermando che l'Amministrazione non poteva opporre in compensazione crediti anteriori all'apertura della procedura fallimentare contro un credito formatosi durante la procedura (credito della massa) e che la compensazione ex art. 56 L. Fall. richiede la preesistenza di entrambe le posizioni creditorie. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23
Consente la sospensione di rimborsi in presenza di carichi pendenti; la Corte osserva tuttavia che tale misura non può essere usata per compensare crediti anteriori all'apertura della procedura fallimentare contro un credito della massa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 28-ter
Norma che disciplina la sospensione dei rimborsi; utilizzata dall'Amministrazione quale fondamento del provvedimento cautelare, ma la Corte ne limita l'operatività quando il credito richiesto a rimborso è sorto nella procedura concorsuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 74-bis
Disciplina dei rimborsi IVA e della relativa modalità di liquidazione; il credito IVA oggetto di rimborso è stato riconosciuto come effettivo e sorto durante la procedura fallimentare.
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), artt. 51, 52, 56, 93
Art. 52 apre il concorso dei creditori; art. 51 vieta l'azione esecutiva dei creditori contro il fallito; art. 56 disciplina la compensazione tra crediti e richiede la preesistenza dei crediti alla dichiarazione di fallimento; art. 93 riguarda l'insinuazione al passivo. La Corte sottolinea che i crediti anteriori devono essere fatti valere nel passivo e che non è ammessa compensazione tra credito della massa e crediti concorsuali anteriori.
D.L. n. 70 del 1988, art. 5 comma 4-ter (conv. L. n. 154/1988)
Riconosce la possibilità di cessione di crediti IVA nell'ambito di procedure fallimentari; la Corte conferma la legittimità della cessione pro soluto del credito IVA da parte della curatela.
Codice Civile, artt. 1248 e 1264
Norme sulla compensazione e sulla estinzione per compensazione: la Corte richiama il principio che la compensazione richiede la coesistenza dei fatti costitutivi dei crediti nella fase antecedente alla dichiarazione di fallimento.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 69
Norma richiamata in motivazione (contestata dall'Agenzia) ma la Corte non modifica il principio che la compensazione richiede la preesistenza dei crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Se un credito IVA è sorto durante la procedura fallimentare e appartiene alla massa, l'Amministrazione non può sospendere il relativo rimborso opponendo in compensazione crediti che siano nati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, salvo che quei crediti siano stati regolarmente insinuati e verificati nel passivo.
- La compensazione ex art. 56 L. Fall. (e le regole civilistiche sulla compensazione) richiede la preesistenza sia del credito che del controcredito alla data di apertura della procedura concorsuale; non è ammessa compensazione tra un credito della massa e crediti concorsuali anteriori.
- La notifica di cartelle di pagamento successiva all'apertura del fallimento non trasforma automaticamente in concorsuali crediti il cui fatto impositivo sia sorto anteriormente: rileva il momento di insorgenza del credito, non la successiva attività notificatoria.
- I crediti dell'Amministrazione che si riferiscono a periodi anteriori al fallimento devono, per tutelare la par condicio creditorum, essere fatti valere mediante insinuazione al passivo e procedimento di verifica, e non imposti tramite misure di sospensione cautelare che elidano le regole concorsuali.
- È legittima la cessione pro soluto di crediti IVA da parte della curatela; il cessionario può chiedere e ottenere il rimborso se il credito è effettivo e sorto in costanza di procedura fallimentare.
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