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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale atto n. 28 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto il divieto del commercio itinerante su area pubblica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202201416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vieta il commercio itinerante su area pubblica, in determinate vie e nelle giornate di eventi sportivi, musicali o aggregativi presso impianti dell’area di San Siro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale deducendo sei motivi. In primo luogo hanno sostenuto la violazione dell’art. 50, comma 7-bis, TUEL, ritenendo assenti i presupposti di urgenza e di grave pericolo propri del potere extra ordinem e lamentando la mancata fissazione del termine massimo di trenta giorni. In secondo luogo hanno dedotto l’incompetenza del Sindaco in relazione all’art. 7 della legge n. 398/1976, sostenendo che il divieto spettasse al Consiglio comunale. In terzo luogo hanno invocato la violazione dell’art. 22, comma 4-bis, della legge regionale Lombardia n. 6/2010, per mancata preventiva consultazione della commissione consultiva. In quarto luogo hanno contestato l’uso improprio del potere regolamentare, ritenendo che il Sindaco avesse esercitato una competenza spettante alla Giunta ai sensi dell’art. 48 TUEL, nonché l’irragionevolezza delle ragioni poste a fondamento del divieto. In quinto luogo hanno dedotto l’illegittimità della sottoscrizione da parte del Vice Sindaco. In sesto luogo hanno lamentato il difetto di motivazione, assumendo che l’atto fosse un’ordinanza extra ordinem.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni di rito del Comune. Ha chiarito che il potere esercitato non trovava fondamento nell’art. 50 TUEL, bensì nell’art. 22, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 6/2010, che consente al Comune di limitare o vietare il commercio itinerante per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse. L’art. 50, comma 7-bis, TUEL è stato ritenuto non applicabile perché riferito alla disciplina della cosiddetta movida e delle attività commerciali e dei pubblici esercizi attivi ordinariamente, mentre l’ordinanza riguardava il commercio itinerante limitato alle giornate di specifici eventi. Il motivo fondato sulla legge n. 398/1976 è stato respinto perché tale legge è stata abrogata, dapprima dalla legge n. 112/1991 e poi, quanto a quest’ultima, dal d.lgs. n. 114/1998; la disciplina applicabile è quindi quella regionale, integrata dal regolamento comunale che attribuisce al Sindaco il potere di disporre limitazioni temporali. È stata esclusa la violazione dell’art. 22, comma 4-bis, della legge regionale n. 6/2010, poiché la consultazione della commissione consultiva riguarda le aree pubbliche appositamente individuate per l’esercizio del commercio itinerante, mentre le aree interessate dal divieto non presentavano tale caratteristica. È stata negata anche la natura regolamentare dell’atto: il divieto era circoscritto a determinate vie e alle sole giornate degli eventi, senza introdurre una disciplina generale e assoluta. Quanto alle ragioni sostanziali del divieto, il Collegio ha rilevato l’ampia discrezionalità amministrativa e l’assenza di irragionevolezza o di macroscopico travisamento dei fatti. La sottoscrizione del Vice Sindaco è stata ritenuta legittima in forza della delega conferita dal Sindaco per gli atti a lui spettanti, nei casi di assenza o impedimento, non trattandosi di atto non delegabile. Infine, la censura sul difetto di motivazione è stata ritenuta inconferente, poiché l’atto non era un’ordinanza extra ordinem e, comunque, conteneva una motivazione ampia ed esaustiva. Spese compensate per giusti motivi connessi alla risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, l.r. Lombardia n. 6/2010

    il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse

    È la norma attributiva del potere esercitato: consente al Comune di limitare o vietare il commercio itinerante per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari o di pubblico interesse.

  • art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000

    Non costituisce il fondamento dell’ordinanza, poiché disciplina limitazioni connesse alla tutela della tranquillità e del riposo nelle aree interessate dalla movida e da aggregazioni notturne, mentre l’atto riguarda il commercio itinerante nelle giornate di specifici eventi.

  • art. 22, comma 4-bis, l.r. Lombardia n. 6/2010

    L’obbligo di previa consultazione della commissione consultiva opera per deroghe alle limitazioni relative ad aree pubbliche appositamente individuate per l’esercizio del commercio itinerante; non si applica alle aree oggetto del divieto in esame.

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    Non è stato violato, poiché l’ordinanza non ha natura regolamentare e non ha inciso sulla competenza della Giunta a emanare regolamenti.

  • art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche

    Attribuisce al Sindaco il potere di porre limitazioni temporali al commercio su aree pubbliche.

  • art. 7 legge n. 398/1976

    Non è applicabile perché la legge cui appartiene è stata abrogata.

  • legge n. 112/1991

    Ha abrogato la legge n. 398/1976 ed è stata a sua volta abrogata dal d.lgs. n. 114/1998.

  • d.lgs. n. 114/1998

    Ha disciplinato a livello nazionale il commercio su aree pubbliche, attribuendo alle Regioni determinate funzioni amministrative, poi esercitate in Lombardia con la legge regionale n. 6/2010.

  • art. 21 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano

    È stato invocato dai ricorrenti, ma il TAR ha risolto la questione della sottoscrizione sulla base della delega conferita dal Sindaco al Vice Sindaco e della non delegabilità non ricorrente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il potere comunale di limitare o vietare il commercio su area pubblica in forma itinerante può trovare fondamento nella disciplina regionale di settore, quando ricorrano comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari o altri motivi di pubblico interesse; in tal caso non è necessario ricondurre l’atto ai poteri contingibili e urgenti del Sindaco previsti dall’art. 50 TUEL.
  • L’art. 50, comma 7-bis, TUEL, riferito alle limitazioni connesse alla tutela della tranquillità e del riposo nelle aree interessate dalla movida e da fenomeni di aggregazione notturna, non costituisce il fondamento necessario di un divieto di commercio itinerante circoscritto alle giornate di specifici eventi sportivi, musicali o aggregativi.
  • La previa consultazione della commissione consultiva prevista dalla disciplina regionale del commercio su aree pubbliche è richiesta per le deroghe relative ad aree appositamente individuate per l’esercizio del commercio itinerante; non si applica quando il provvedimento riguarda aree che non hanno tale destinazione.
  • Un provvedimento che impone limitazioni al commercio itinerante solo in determinate vie e nelle giornate di specifici eventi, senza introdurre una disciplina generale e permanente, non esercita un potere regolamentare, ma costituisce applicazione puntuale del potere amministrativo di limitazione previsto dalla legge.
  • Le valutazioni amministrative alla base della limitazione temporanea del commercio itinerante sono sindacabili solo nei limiti dell’irragionevolezza manifesta o del macroscopico travisamento dei fatti; in assenza di tali vizi, prevale l’ampia discrezionalità dell’amministrazione.
  • La sottoscrizione di un provvedimento comunale da parte del Vice Sindaco è legittima quando risulti una delega del Sindaco relativa agli atti a lui spettanti, nei casi di assenza o impedimento, e non si tratti di un atto non delegabile.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOrgani degli enti locali
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenzaDifetto di motivazione

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