Sentenza del 12/01/2017 n. 564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva elevato il valore dichiarato per un terreno di 1.052 mq, catastalmente individuato nella particella ricadente in zona urbanistica D del Comune di Ischia. Esse sostenevano che il terreno fosse inedificabile per effetto del vincolo paesaggistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. 8 febbraio 1999, che la Commissione tributaria regionale avesse violato i limiti del giudizio di appello e il giudicato formatosi sulla destinazione del terreno, e che l'avviso fosse nullo per motivazione insufficiente ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52, comma 2-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto legittima la rettifica del valore, già ridotta del 30% dalla Commissione provinciale. La Corte ha escluso la formazione di un giudicato sulla pretesa inedificabilità, poiché l'appello non era stato limitato e aveva devoluto l'intera controversia al giudice regionale. Ha inoltre ritenuto che la classificazione urbanistica in zona D attribuisse al terreno una potenzialità edificatoria rilevante ai fini fiscali, anche se soggetta a limiti paesaggistici e a eventuali oneri o vincoli. Il vincolo paesaggistico, da solo, non è stato considerato sufficiente a escludere ogni valore edificatorio, soprattutto in presenza di una destinazione urbanistica potenzialmente produttiva e di elementi concreti quali ubicazione, accessibilità, caratteristiche del fondo e valori di terreni similari. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché indicava i criteri astratti e gli elementi essenziali utilizzati per la stima. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Ai fini dell'imposta di registro, la presenza di una destinazione edificatoria nello strumento urbanistico impedisce l'applicazione del sistema di valutazione automatica e consente la rettifica del valore dichiarato secondo il valore venale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
La nullità dell'avviso sussiste in caso di mancanza sostanziale della motivazione. È invece sufficiente che l'atto indichi i criteri di stima e gli elementi essenziali che consentano al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
La qualificazione edificatoria dipende dalla previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza necessità che il piano sia già approvato dalla Regione o attuato mediante strumenti esecutivi.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145
La pianificazione paesaggistica può prevalere sulle previsioni urbanistiche incompatibili, ma la concreta incidenza del vincolo deve essere verificata in relazione alle specifiche prescrizioni applicabili al terreno.
Codice di procedura civile, artt. 112, 329 e 342
Il giudice d'appello deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e dei motivi devoluti; tuttavia, in assenza di una chiara delimitazione dell'impugnazione, l'intera questione oggetto della sentenza di primo grado può essere riesaminata.
Codice di procedura civile, art. 360
Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma soltanto il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della decisione impugnata.
Massime di principio
- Per determinare il valore fiscale di un terreno non conta soltanto l'edificabilità piena e immediata: può rilevare anche una potenzialità edificatoria parziale o futura, desumibile dalla destinazione urbanistica e dalle caratteristiche concrete dell'area.
- La destinazione in zona edificabile o produttiva prevista dal piano regolatore può giustificare la rettifica del valore dichiarato anche se il terreno è soggetto a vincoli paesaggistici, ambientali, autorizzativi o a limitazioni che riducono l'utilizzabilità.
- Un vincolo paesaggistico non comporta automaticamente l'inedificabilità assoluta ai fini fiscali: occorre dimostrare che le prescrizioni applicabili escludano concretamente ogni possibilità di trasformazione o sfruttamento economicamente rilevante.
- L'avviso di rettifica non deve necessariamente indicare ogni singolo dato utilizzato nella stima, ma deve illustrare il criterio di valutazione e gli elementi essenziali per consentire una difesa effettiva.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo vizi giuridici, motivazione meramente apparente o omissione di un fatto decisivo.
- Chi propone appello deve delimitare con precisione i punti della sentenza contestati; in mancanza, il giudice d'appello può riesaminare l'intera materia devoluta.
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