Sentenza del 17/10/2019 n. 8802 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta di registro - atto di compravendita - motivazione avviso di rettifica - criterio comparativo - obbligo di allegazione o di riproduzione atti similari - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la motivazione dell’avviso di rettifica relativo a un atto di compravendita immobiliare. L’Amministrazione aveva determinato il maggior valore dell’immobile applicando il criterio comparativo previsto dall’art. 51, comma 3, del D.P.R. 131/1986, mediante il richiamo a precedenti trasferimenti di immobili ritenuti similari e avvenuti nel triennio precedente. La contestazione riguardava l’omessa allegazione degli atti comparativi, oppure l’omessa riproduzione nell’avviso del loro contenuto essenziale, nonostante tali atti non fossero conosciuti dal contribuente.
La decisione
La censura è stata accolta. È stato affermato che, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. 131/1986, quando l’avviso di rettifica si fonda su atti comparativi non conosciuti dal contribuente, l’Amministrazione deve allegarli all’avviso oppure riprodurne il contenuto essenziale. L’omissione determina la nullità dell’avviso, perché impedisce al destinatario di comprendere pienamente i presupposti della rettifica e di esercitare efficacemente il diritto di difesa. L’esito è quindi favorevole al contribuente, con annullamento dell’atto, secondo il principio richiamato da Cass. ord. n. 3262/2013.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
Consente di determinare il valore venale dell’immobile, ai fini dell’imposta di registro, anche mediante riferimento al valore accertato o definito per trasferimenti aventi a oggetto immobili similari, situati nella medesima zona e avvenuti non oltre il triennio precedente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
Impone, a pena di nullità, l’allegazione all’avviso degli atti richiamati non già conosciuti dal contribuente, oppure la riproduzione del loro contenuto essenziale. L’obbligo serve a garantire una motivazione effettiva e il pieno esercizio del diritto di difesa.
Cassazione civile, ordinanza n. 3262/2013
Ha affermato che, nell’accertamento comparativo del valore di un immobile, l’Amministrazione deve allegare gli atti comparativi non conosciuti dal contribuente o riprodurne il contenuto essenziale nell’avviso; in mancanza, l’atto è nullo.
Massime di principio
- Quando un atto tributario fonda la rettifica su documenti o atti esterni non conosciuti dal contribuente, tali elementi devono essere allegati oppure descritti nel loro contenuto essenziale, così da rendere comprensibili i presupposti della pretesa.
- Nel criterio comparativo per la rettifica del valore di un immobile non è sufficiente un generico richiamo ad altre compravendite: l’Amministrazione deve rendere verificabili gli elementi di comparazione, inclusi gli atti utilizzati o i loro dati essenziali.
- L’omessa allegazione o riproduzione sostanziale degli atti comparativi può comportare la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
- La conoscenza effettiva degli atti da parte del contribuente può incidere sull’obbligo di allegazione; se invece gli atti non erano già conosciuti, l’Amministrazione deve allegarli o riprodurne il contenuto essenziale.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente se l’avviso indica in modo concreto gli immobili comparati, le date, i valori, le caratteristiche di similitudine e la fonte dei dati, nonché se gli atti richiamati sono stati allegati o adeguatamente riprodotti.
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