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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28445/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Ha ritenuto fondati i motivi relativi al difetto di motivazione sulla richiesta di assoluzione e alla mancata verifica autonoma della prova sui reati tributari, reputando assorbiti gli ulteriori motivi relativi a pena, confisca e restituzione dei beni.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e poi solo parzialmente assolto e rideterminato in appello, ha ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva assolto dal capo relativo all'autoriciclaggio ma aveva confermato la condanna per plurime violazioni tributarie. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello sulla richiesta assolutoria e sul trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge e motivazione illogica sulla conferma della responsabilità per i reati fiscali, sostenendo che in sede penale non possono essere recepite automaticamente le presunzioni tributarie, ma occorre una prova valutata secondo gli artt. 192 e 533 c.p.p.; 3) inutilizzabilità di fatture prodotte tardivamente dal pubblico ministero e non messe a disposizione della difesa né inserite nel fascicolo del P.M.; 4) erronea determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius, perché la pena base era rimasta immutata nonostante l'assoluzione dal reato più grave e gli aumenti erano motivati solo in termini di congruità; 5) illegittimità della confisca per equivalente dopo l'assoluzione dal reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p.; 6) violazione di legge sulla restituzione dei beni al Comune di Milano. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo gli altri, osservando che la sentenza d'appello era sostanzialmente riproduttiva di quella di primo grado e non svolgeva un'analisi autonoma e ragionata della prova, mancando l'esame dei conti correnti sequestrati, della natura delle prestazioni fatturate, delle entrate lecite, della consulenza tecnica difensiva e dei rapporti con i presunti finanziatori.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 c.p.

    È il reato dal quale l'imputato era stato assolto in appello perché il fatto non sussiste; l'annullamento non incide su tale statuizione, ma riguarda la conferma dei reati tributari e la tenuta della motivazione complessiva.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice per le emissioni di fatture per operazioni inesistenti; la Corte richiama la condanna per più capi relativi a tale fattispecie, ma censura la motivazione della sentenza d'appello per mancanza di verifica autonoma del compendio probatorio.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice per la dichiarazione fraudolenta; anche per questi capi la Corte rileva che la responsabilità non può essere confermata senza una specifica e autonoma valutazione delle prove indicate dalla difesa.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per affermare che le presunzioni tributarie sono solo indizi e devono essere valutate secondo le regole della prova penale.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condanna richiede una prova piena della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Richiamato anche nel motivo sulla confisca, perché l'assoluzione dal reato presupposto/contestato veniva invocata per contestare la misura patrimoniale.

  • divieto di reformatio in peius

    Invocato nel motivo relativo al trattamento sanzionatorio, ma la Corte non vi si pronuncia perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la sentenza d'appello che conferma una condanna non può limitarsi a riprodurre le motivazioni di primo grado: deve offrire una verifica autonoma, specifica e logicamente persuasiva delle doglianze difensive, soprattutto quando la decisione di merito sia fondata su fatti complessi e contestati puntualmente.
  • Nei reati tributari la responsabilità penale non può essere affermata mediante un mero recepimento delle presunzioni o risultanze fiscali: occorre una valutazione probatoria autonoma, compiuta secondo le regole del processo penale, delle movimentazioni finanziarie, della natura delle operazioni, delle eventuali entrate lecite e degli elementi offerti dalla difesa.
  • La motivazione è viziata quando omette di confrontarsi con prove o elementi difensivi specificamente decisivi, come conti correnti sequestrati, consulenze tecniche, flussi economici e rapporti con terzi indicati dall'accusa, se tali dati sono rilevanti per la ricostruzione del fatto e della responsabilità.
  • Quando sono accolti motivi che incidono sulla tenuta della decisione di condanna, restano assorbite le censure sulla pena, sulla confisca e sugli altri effetti patrimoniali della pronuncia, che dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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