Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15424/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2017 due soggetti avevano agito davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche chiedendo il residuo risarcimento dei danni subiti per l'esondazione del fiume Tronto avvenuta nell'aprile 1992, deducendo che l'evento fosse riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa e che, a seguito degli indennizzi parziali già erogati negli anni 1994-1998, residuasse ancora una pretesa risarcitoria nei confronti del Ministero competente. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione. Il tribunale speciale aveva ritenuto applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. e aveva fatto decorrere la prescrizione dal rinvio a giudizio dell'ingegnere incaricato delle opere idrauliche, risalente al 21 dicembre 2000, con conseguente maturazione della prescrizione prima della messa in mora del marzo 2015. Il TSAP aveva confermato tale impostazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo non potesse essere anticipato al rinvio a giudizio dell'autore dell'errore progettuale, poiché la mera conoscenza dell'apertura del processo penale non sarebbe stata sufficiente a rendere percepibile, con l'ordinaria diligenza, il nesso causale tra le carenze delle opere idrauliche e il danno; secondo i ricorrenti la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dalla definizione del processo penale, con conseguente tempestività della loro diffida del 2015.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, in continuità con la giurisprudenza consolidata in materia di danno da esondazione del fiume Tronto, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. In particolare, il rinvio a giudizio del soggetto ritenuto responsabile costituisce un fatto sintomatico idoneo a far decorrere la prescrizione, mentre non è necessario attendere l'accertamento definitivo in sede penale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il parere pro veritate allegato al ricorso, richiamando il divieto di deposito di documenti nuovi in cassazione e l'inammissibilità di pareri giuridici redatti da soggetti diversi dai difensori costituiti. Quanto alle conseguenze processuali, ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel risarcimento da illecito ciò avviene quando il danneggiato conosce o può conoscere con l'ordinaria diligenza il nesso causale tra danno e condotta del terzo.

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    Per il danno derivante da fatto costituente reato si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato medesimo, qui ritenuto decennale.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non sono ammessi documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o controricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre pareri giuridici redatti da terzi estranei alla difesa tecnica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La disciplina della definizione accelerata legittima, nei casi previsti, la decisione con particolare regolazione delle conseguenze processuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte richiama la responsabilità aggravata e la condanna a favore della Cassa delle ammende; precisa che la mancata costituzione dell'intimato esclude la statuizione sulle spese e la condanna ex comma 3, ma non quella ex comma 4.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal mero verificarsi dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o possa acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della relazione causale tra il danno e la condotta altrui.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non è necessario l'accertamento definitivo della responsabilità in sede penale: può essere sufficiente un fatto processuale sintomatico, come il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado del presunto responsabile, se idoneo a rendere conoscibile il nesso causale.
  • La valutazione sulla concreta decorrenza della prescrizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da errori di diritto o di sussunzione.
  • In cassazione non è consentito introdurre, tramite memoria o allegazione, un parere pro veritate redatto da soggetto estraneo alla difesa tecnica, né depositare documenti nuovi fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.