Cassazione Penale, Sentenza n. 46708/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a D'Amico per il delitto associativo (art. 416 cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1). I difensori deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), lamentando che il Tribunale avesse fondato la misura sulla gravità del fatto anziché svolgere una motivazione puntuale sulle esigenze cautelari, senza considerare il lungo decorso temporale dagli addebiti (ultime condotte contestate risalenti al 2019, indagini ferme dal 2020) e la precedente esperienza di arresti domiciliari del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Ha censurato il vizio di motivazione del Tribunale del riesame perché, pur avendo richiamato la gravità dei fatti e i legami con il clan, non ha dato adeguata risposta alla questione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e non ha spiegato perché non fosse possibile adottare misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto. Non è stata disposta la rimessione in libertà immediata; la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto di detenzione ai sensi dell'art. 94 D.A.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Delitto associativo contestato come base dell'imputazione principale; la sentenza distingue fra il 416 semplice aggravato da "agevolazione mafiosa" e il 416-bis, rilevando la rilevanza della qualificazione ai fini della presunzione sulle esigenze cautelari
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante effettiva dei fatti; la presenza dell'aggravante fa ricadere la vicenda nella seconda parte del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., richiamando una presunzione di necessità della custodia ma compatibile con una valutazione sul tempo trascorso e sulle misure alternative
art. 110, 648-bis cod. pen.
Reati collegati citati negli atti (concorso e riciclaggio), ma non rilevanti ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in questa decisione che si concentra sulle esigenze cautelari relative al capo associativo
art. 273 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente tra le regole processuali sul riesame/cautela; la Corte non entra nel merito della violazione strutturale di tale norma ma valuta l'adeguatezza della motivazione sulle esigenze cautelari
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo di cassazione come norma di riferimento sulle misure, contestata la mancata applicazione corretta; la Corte ha ritenuto però centrale la mancata considerazione del decorso temporale e delle alternative alla custodia
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
la seconda parte del comma 3 prevede l'applicazione della custodia in carcere "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
La Corte sottolinea che, anche laddove opera la presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 (reati aggravati), il giudice deve comunque motivare in modo adeguato sulla attualità delle esigenze cautelari, tenendo conto del tempo trascorso e dell'eventuale efficacia di misure meno afflittive
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge, e la Corte ha accolto il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio: la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente per nuovo esame delle esigenze cautelari
art. 94, comma 1-ter e 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposizioni procedurali indicate dalla Corte per informare il direttore dell'istituto penitenziario dell'annullamento parziale, impiegate per gli adempimenti conseguenti alla decisione senza disporre la liberazione immediata
Massime di principio
- Quando la gravità del fatto e la connessione con contesti mafiosi o aggravanti ex art. 416-bis sono richiamate, opera una presunzione di necessità della custodia (art. 275 c.p.p.), ma si tratta di una presunzione relativa: il giudice deve comunque valutare e motivare l'attualità delle esigenze cautelari rispetto al caso concreto
- Il tempo intercorso tra le condotte contestate e l'applicazione della misura è elemento cruciale: se le indagini mostrano inattività dell'indagato da anni, il giudice deve spiegare perché tale decorso non esclude l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, di reiterazione o di fuga
- La preesistenza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) imposte in procedimenti anteriori deve essere valutata: il giudice deve indicare se e perché quella misura si è dimostrata insufficiente o se vi sono nuovi elementi che giustificano il massimo rigore
- La motivazione formale e puntuale sulle esigenze cautelari è decisiva: omissioni o argomentazioni generiche espongono la decisione al vizio e alla possibilità di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio
- L'annullamento per vizi motivazionali non comporta automaticamente la liberazione: la Cassazione può limitarsi a rimandare la valutazione al giudice competente (art. 309 c.p.p.), lasciando immutata la situazione detentiva fino al nuovo pronunciamento
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