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Sentenza

Sentenza n. 2919/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.3143/2023. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro

Giustizia amministrativa202503857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3143/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 aprile 2025. La sentenza riconosceva in suo favore il beneficio economico di euro 500 annui mediante Carta Docente, per complessivi euro 2.000,00, a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 e fino all'anno 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali, o dato esecuzione al titolo. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire informazioni sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, stabilendo che egli provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adempimento dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute da amministrazioni pubbliche in esecuzione di un titolo giudiziale può essere richiesto giudizialmente dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo quale base del beneficio economico annuale attribuito mediante la Carta Docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.
  • Se l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo e non documenta alcun pagamento, neppure parziale, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, precisandone termini, poteri e modalità di attivazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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