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Sentenza

Sentenza n. 5412/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente all'udienza pubblica e applicando l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha esaminato le censure di merito né deciso l'eccezione comunale di difetto di giurisdizione. Ha compensato integralmente le spese di lite e dichiarato irripetibile il contributo unificato.

TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta preventiva di pagamento di euro 2.182,80 e rendicontazione con intimazione di pagamento di euro 707,38 per prestazioni della Polizia Locale svolte in occasione di mercati Coldiretti; impugnata anche la comunicazione del 13 ottobre 2023 sui costi dei servizi di viabilità connessi agli eventi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Federazione provinciale ha impugnato gli atti con cui il Comune di Napoli le aveva richiesto il pagamento dei costi per interventi della Polizia Locale in occasione di mercati tenuti il 5 e 19 novembre 2023 e il 14 e 28 gennaio e 11 febbraio 2024. Ha articolato quattro ordini di censure, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e contestando, sotto vari profili, l'assenza dei presupposti della pretesa: ha sostenuto di non aver richiesto i servizi aggiuntivi, ha richiamato le finalità pubbliche o di pubblico interesse delle proprie attività e ha invocato l'esenzione prevista dall'art. 3, lett. i), del regolamento comunale, oltre a contestare l'entità degli importi richiesti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, in subordine, ha chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha poi rinunciato alla tutela cautelare e, all'udienza pubblica, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Peso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente ed in termini trascritto a verbale, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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